REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1995, n. 3

Disposizioni in materia di volontariato in applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 2 del 1� febbraio 1995)


IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'
1. La Regione Molise, in conformita' ai proprincipi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, incentiva lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale.
2. Agli effetti della presente legge, per finalita' di carattere sociale si intendono quelle rientranti nel campo degli interventi assistenziali e sanitari; per finalita' di carattere civile si intendono quelle relative al miglioramento della qualita' della vita, alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, alla protezione del paesaggio e della natura nonche' alle attivita' di protezione civile; per finalita' di carattere culturale si intendono quelle relative alla tutela ed alla valorizzazione della natura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e sviluppo delle attivita' ad esse connesse.
3. Le attivita' relative alle finalita' di cui al precedente comma devono tendere alla eliminazione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'uguaglianza tra le persone.
Art. 2
Attivita' ed organizzazioni di volontariato
1. L'attivita' di volontariato disciplinata dalla presente legge deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarieta', tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.
2. La qualita' di volontariato e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario fa parte.
3. L'attivita' di volontariato da diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l'attivita' stessa che verranno liquidate dall'organizzazione di appartenenza del volontariato entro i limiti da questa preventivamente stabiliti.
4. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 266 del 1991, si considerano organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti nella forma giuridica ritenuta piu' adeguata al perseguimento dei loro scopi, purche' compatibile con il fine solidaristico per svolgere l'attivivita' di cui al comma 1, i quali si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie o gratuire dei propri aderenti, in modo determinante e prevalente e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento nonche' per la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi interventi.
5. Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attivita' mediante strutture proprie o, nei limiti e con le modalita' previste dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
6. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 266 del 1991, le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all'attivita' prestata nonche' per la responsabilita' civile verso terzi, in conformita' alle disposizioni contenute dei decreti 14 febbraio 1992 e 16 novembre 1992 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 3
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. Per le finalita' di cui alla presente legge, e' istituito presso il Settore Sicurezza Sociale della Giunta regionale il registro delle organizzazioni di volontariato che puo' essere funzionalmente articolato in sezioni in rapporto ai vari settori di intervento.
2. Sono iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato operanti nella regione ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 266/1991. A tal fine le predette organizzazioni devono inoltrare al Presidente della Giunta regionale domanda sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante, corredata da:
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti prescritti, dispone con proprio decreto l'iscrizione al Registro regionale ovvero il diniego motivato dell'iscrizione stessa. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta purche' l'organizzazione richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti. Il decreto del Presidente della Giunta regionale e' comunicato all'organizzazione di volontariato richiedente; e' pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale ed e' trasmesso alla Provincia ed al Comune interessati.
4. Ogni tre anni le organizzazioni iscritte nel registro devono chiedere, pena la cancellazione automatica, conferma dell'iscrizione; la relativa domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui alla lettera c) del comma 3 e qualora siano intervenute modificazioni, anche della documentazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma.
5. La cancellazione di un'organizzazione dal registro e' disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione ovvero per richiesta espressa dell'organizzazione interessata.
6. Contro il diniego della iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione dal registro, E' ammesso ricorso ai sensi della legge 11 agosto l991, n. 266, articolo 6, comma quinto.
7. Il Presidente della Giunta invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del registro all'Osservatorio nazionale per il volontariato previsto dall'articolo 12 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ed entro la stessa data ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 4
Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli enti pubblici, operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della loro attivita' purche' questa sia compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.
2. L'accesso e' in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalita' di presenza del volontario e alle modalita' di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro;
Art.5
Corsi di formazione
l. Allo scopo di rendere piu' agevole il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, la Regione organizza o promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato.
2. La Regione riconosce alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3 la possibilita' di organizzare attivita' formativa nei settori di competenza.
3. Nel quadro degli indirizzi generali della programmazione regionale in materia di formazione professionale, la Giunta regionale, sentiti la competente Commissione consiliare e l'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all' art. 7, approva entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno i programmi semestrali degli interventi formativi, prescindendo dal parere dei predetti organi qualora esso non sia reso entro trenta giorni dalla richiesta.
4. I corsi di cui al precedente comma sono aperti agli aderenti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall'articolo 3.
Art. 6
Diritto di accesso ai documenti amministrativi e d'informazione
l. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 e' riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal Capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 266 del 1991, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti, ai fini di cui al comma 1, quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni di volontariato.
Art. 7
Conferenza regionale del volontariato
1. E' istituita la conferenza regionale del volontariato, quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
2. La conferenza si riunisce almeno una volta l'anno con il compito di:
3. Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti o loro delegati, delle organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 3. Possono altresi' intervenire, senza diritto di voto, i legali rappresentanti o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro regionale ma comunque costituite nelle forme di legge.
4. Ogni organizzazione partecipa alla conferenza con un rappresentante. La conferenza e' validamente riunita in prima convocazione quando i rappresentanti o i delegati risultanti presenti rappresentino la maggioranza delle organizzazioni iscritte nel registro, in seconda convocazione almeno 1/4 dei rappresentanti o delegati risultanti iscritti.
5. La conferenza elegge al suo interno, il Presidente ogni volta che si riunisce. Lo stesso Presidente provvede a convocare la riunione successiva per la ordinaria seduta annuale e allorche' ne avvisi la necessita' o ne sia richiesto dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale. La prima riunione della conferenza e' convocata dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale, il quale dispone le ulteriori convocazioni, in via sostitutiva, ove ne ravvisi la necessita' e comunque quando nella precedente seduta sia risultato mancante il numero legale.
6. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale.
Art. 8
Osservatorio regionale sul volontariato
l. E' istituito presso l'Assessorato regionale alla sicurezza sociale l'Osservatorio regionale sul volontariato.
2. L'Osservatorio regionale e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' composto da:
3. L'Osservatorio regionale e' integrato di volta in volta, con gli Assessori regionali competenti nei vari settori d'intervento. Il presidente dell'Osservatorio regionale invita a partecipare alle sedute i dirigenti competenti nelle questioni oggetto di esame nonche' i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato interessate.
4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale di qualifica non inferiore all'ottava, designato dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale.
5. Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta non siano pervenute tutte le designazioni previste dal comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione dell'Osservatorio regionale purche' il numero dei membri di cui e' possibile la nomina si almeno pari ai due terzi del numero complessivo dei membri dell'Osservattorio stesso. L'integrazione dei membri eventualmente mancanti all'atto della costituzione dell'Osservatorio regionale e' effettuata con successivo decreto.
6. I componenti l'Osservatorio regionale cessano dall'incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale.
7. Ai membri dell'Osservatorio regionale esterni all'Amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute.
8. L'Osservatorio regionale si riunisce su convocazione del suo presidente almeno sei volte l'anno. Esso puo' essere convocato, altresi', in via straordinaria su richiesta motivata del suo Presidente o di uno degli Assessori regionali competenti nei settori d'intervento delle organizzazioni di volontariato o di almeno sei membri dell'Osservatorio regionale stesso.
9. L'Osservatorio regionale ha i seguenti compiti:
10. I pareri richiesti all'Osservatorio regionale devono essere espressi entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Scaduto tale termine senza che l'Osservatorio regionale abbia provveduto a formulare eventuali osservazioni, si prescinde dal parere.
11. L'Osservatorio regionale invia annualmente al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'attivita' svolta.
12. L'Osservatorio regionale si avvale per l'adempimento dei propri compiti del personale e dei mezzi messi a disposizione dell'Assessorato Regionale alla sicurezza sociale.
Art. 9
Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato
l. In relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera e) della citata legge n. 266/91, entro i limiti dello stanziamento del relativo di bilancio, la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate attivita' o per progetti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge 11 agosto 1991, n. 266, proposti dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall'articolo 3.
2. Al fine di ottenere i contributi di cui al precedente comma, le organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Giunta Regionale entro il 30 giugno di ogni anno. Nella prima applicazione della presente legge, le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
3. La Giunta Regionale, sulla base delle domande pervenute provvede annualmente al riparto dei fondi, dopo aver acquisito il parere dell'Osservatorio regionale, sentita la competente Commissione consiliare, indicando le modalita' di erogazione delle relative somme. L'Osservatorio e la Commissione rendono il parere entro trenta giorni dalla richiesta, prescindendosene in casi di infruttuoso decorrere del termine predetto.
4. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle organizzazioni di volontariato beneficiarie entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono. Le organizzazioni sono tenute a comunicare, con la presentazione del rendiconto altri eventuali contributi percepiti per la loro attivita' da soggetti pubblici e privati e dagli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 350.
5. In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma 4 o di gravi disfunzioni o irregolarita', nello svolgimento dell'attivita' di volontariato, riscontrato, in occasione delle visite di controllo di cui all'articolo 10, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente nel settore d'intervento, puo' disporre con provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme gia' erogate secondo le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 10
Controlli
1. L'Assessore regionale alla sicurezza sociale esercita funzioni di controllo sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3, anche se non convenzionate, mediante l'attivita' ispettiva del dipendente apparato amministrativo con l'eventuale concorso di unita' operanti in altri rami dell'amministrazione regionale, tenuto conto degli specifici settori d'intervento.
2. Il controllo si realizza attraverso visite ordinarie e visite straordinarie possibili in qualsiasi momento obbligatorie in caso di segnalazioni di enti pubblici e privati, di cittadini e di forze sociali interessate, ed ha lo scopo di verificare la conformita' dell'attivita' svolta dall'Organizzazione di volontariato alle prescrizioni legislative e, in particolare, l'effettivo perdurare dei requisiti per l'iscrizione nel registro, la regolare tenuta della documentazione contabile, la marginalita' e lo scopo solidaristico di eventuali attivita' commerciali e produttive.
3. Delle visite di controllo effettuate deve essere redatto processo verbale datato e sottoscritto oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante della organizzazione di volontariato controllata, il quale puo' farvi iscrivere le proprie osservazioni.
4. Le disfunzioni o irregolarita' riscontrate vengono comunicate dal dirigente del servizio ispettivo di cui al primo comma al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore regionale competente nel settore d'intervento in cui opera l'organizzazione di volontariato, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro di cui all'articolo 3 e di revoca dei contributi di cui all'articolo 9.
Art. 11
Convenzione
1. La regione, gli enti locali e gli enti sub-regionali, ivi comprese le UU.SS.LL., possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato purche' queste siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'articolo 8 e dimostrino attitudine e capacita' operativa in relazione all'attivita' da svolgere.
2. Ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la Conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 6, definisce i criteri ed i settori di intervento delle associazioni di volontariato per il conferimento delle priorita' nella stipula delle convenzioni.
3. Le convenzioni per l'attuazione delle finalita' di cui al secondo comma dell'articolo 1, devono prevedere disposizioni dirette e garantire il rispetto dei diritti e delle dignita' degli utenti, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche' modalita' di riscontro dei relativi risultati.
4. In particolare le convenzioni devono contenere:
5. Le controversie fra Regione e le organizzazioni di volontariato possono essere risolte oltre che dai mezzi ordinari giurisdizionali anche a mezzo di arbitrato da definirsi d'intesa tra le parti interessate, nell'ambito delle convenzioni tra le medesime stipulate.
Art. 12
Norme transitorie
l. In sede di prima attuazione della presente legge si intendono iscritte ad ogni effetto nel registro di cui all'articolo 3 le organizzazioni di volontariato gia' individuate con provvedimento regionale.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le convenzioni gia' stipulate fra le organizzazioni di volontariato e gli enti previsti devono essere adeguate alle disposizioni dell'articolo 11, pena la cancellazione delle organizzazioni medesime dal registro regionale.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
l. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fara' fronte con successiva legge di variazione di bilancio ai sensi dell'art. 33 comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.
Art. 14
Disposizioni abrogative finali
l. A decorrere della data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme regionali concernenti le attivita' di volontariato con essa incompatibili.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266 ed ai relativi decreti di attuazione.
Art. 15
Norma finale
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addi' 27 gennaio 1995

DI GIANDOMENICO


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