REGIONE MOLISE
LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1995, n. 3
Disposizioni in materia di volontariato in applicazione della
legge 11 agosto 1991, n. 266
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 2 del 1�
febbraio 1995)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO
IL VISTO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Molise, in conformita' ai proprincipi stabiliti dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266, incentiva lo sviluppo
delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, riconosce
il valore sociale e la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione
di partecipazione, solidarieta' e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale
per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale.
2. Agli effetti della presente legge, per finalita' di carattere sociale
si intendono quelle rientranti nel campo degli interventi assistenziali
e sanitari; per finalita' di carattere civile si intendono quelle relative
al miglioramento della qualita' della vita, alla promozione dei diritti
delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, alla protezione
del paesaggio e della natura nonche' alle attivita' di protezione civile;
per finalita' di carattere culturale si intendono quelle relative alla
tutela ed alla valorizzazione della natura, del patrimonio storico ed artistico
e alla promozione e sviluppo delle attivita' ad esse connesse.
3. Le attivita' relative alle finalita' di cui al precedente comma
devono tendere alla eliminazione degli ostacoli che impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'uguaglianza tra le persone.
Art. 2
Attivita' ed organizzazioni di volontariato
1. L'attivita' di volontariato disciplinata dalla presente legge deve
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarieta',
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.
2. La qualita' di volontariato e' incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario fa
parte.
3. L'attivita' di volontariato da diritto soltanto al rimborso delle
spese sostenute per prestare l'attivita' stessa che verranno liquidate
dall'organizzazione di appartenenza del volontariato entro i limiti da
questa preventivamente stabiliti.
4. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n.
266 del 1991, si considerano organizzazioni di volontariato quegli
organismi liberamente costituiti nella forma giuridica ritenuta piu' adeguata
al perseguimento dei loro scopi, purche' compatibile con il fine solidaristico
per svolgere l'attivivita' di cui al comma 1, i quali si avvalgono delle
prestazioni personali, volontarie o gratuire dei propri aderenti, in modo
determinante e prevalente e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi
soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare
funzionamento nonche' per la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi
interventi.
5. Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attivita' mediante
strutture proprie o, nei limiti e con le modalita' previste dalla legge,
nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
6. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 266
del 1991, le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare
i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all'attivita'
prestata nonche' per la responsabilita' civile verso terzi, in conformita'
alle disposizioni contenute dei decreti 14 febbraio
1992 e 16 novembre 1992 del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
Art. 3
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. Per le finalita' di cui alla presente legge, e' istituito presso
il Settore Sicurezza Sociale della Giunta regionale il registro delle organizzazioni
di volontariato che puo' essere funzionalmente articolato in sezioni in
rapporto ai vari settori di intervento.
2. Sono iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato operanti
nella regione ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo
3 della legge 266/1991. A tal fine le predette organizzazioni devono
inoltrare al Presidente della Giunta regionale domanda sottoscritta dal
presidente o dal legale rappresentante, corredata da:
- a) l'atto costitutivo o lo statuto o l'accordo degli aderenti adottati
almeno in forma di scrittura privata registrata;
- b) nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;
- c) una dettagliata relazione sull'attivita' che l'organizzazione svolge
con l'indicazione del personale utilizzato fra volontario e dipendente
o che presta lavoro autonomo.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Presidente
della Giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti prescritti,
dispone con proprio decreto l'iscrizione al Registro regionale ovvero il
diniego motivato dell'iscrizione stessa. Qualora il Presidente non si sia
pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta purche'
l'organizzazione richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale e' comunicato all'organizzazione
di volontariato richiedente; e' pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale ed e' trasmesso alla Provincia ed al Comune interessati.
4. Ogni tre anni le organizzazioni iscritte nel registro devono chiedere,
pena la cancellazione automatica, conferma dell'iscrizione; la relativa
domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui alla lettera
c) del comma 3 e qualora siano intervenute modificazioni, anche della documentazione
di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma.
5. La cancellazione di un'organizzazione dal registro e' disposta con
decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, per accertata perdita
dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione ovvero per
richiesta espressa dell'organizzazione interessata.
6. Contro il diniego della iscrizione e contro il provvedimento di
cancellazione dal registro, E' ammesso ricorso ai sensi della legge 11
agosto l991, n. 266, articolo 6, comma quinto.
7. Il Presidente della Giunta invia, entro il 31 dicembre di ogni anno,
copia aggiornata del registro all'Osservatorio nazionale per il volontariato
previsto dall'articolo 12 della legge 11
agosto 1991 n. 266 ed entro la stessa data ne cura la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 4
Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici
o privati convenzionati con gli enti pubblici, operanti nel settore di
loro interesse per lo svolgimento della loro attivita' purche' questa sia
compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti
stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.
2. L'accesso e' in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura
o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalita'
di presenza del volontario e alle modalita' di rapporto tra i volontari
e il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro;
- a) la riconoscibilita' del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;
- b) il rispetto da parte del volontariato della normativa specifica
riguadante l'attivita' svolta e delle norme per l'utilizzo delle attrezzature
della struttura o servizio.
- c) il rispetto della liberta', dignita' personale, diritti, convenzioni
e riservatezza degli utenti.
Art.5
Corsi di formazione
l. Allo scopo di rendere piu' agevole il conseguimento delle finalita'
di cui alla presente legge, la Regione organizza o promuove corsi di formazione,
qualificazione e aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento
delle organizzazioni di volontariato.
2. La Regione riconosce alle organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro regionale di cui all'art. 3 la possibilita' di organizzare
attivita' formativa nei settori di competenza.
3. Nel quadro degli indirizzi generali della programmazione regionale
in materia di formazione professionale, la Giunta regionale, sentiti la
competente Commissione consiliare e l'Osservatorio regionale sul volontariato
di cui all' art. 7, approva entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni
anno i programmi semestrali degli interventi formativi, prescindendo dal
parere dei predetti organi qualora esso non sia reso entro trenta giorni
dalla richiesta.
4. I corsi di cui al precedente comma sono aperti agli aderenti delle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall'articolo
3.
Art. 6
Diritto di accesso ai documenti amministrativi e d'informazione
l. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui
all'articolo 3 e' riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni
ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal Capo V della legge 7
agosto 1990 n. 241.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma
2, della legge n. 266 del 1991, sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti, ai fini di cui al comma 1, quelle attinenti al perseguimento
degli scopi statutari delle organizzazioni di volontariato.
Art. 7
Conferenza regionale del volontariato
1. E' istituita la conferenza regionale del volontariato, quale strumento
di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla
formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento
delle organizzazioni stesse.
2. La conferenza si riunisce almeno una volta l'anno con il compito
di:
- a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle
politiche regionali relative al conseguimento delle finalita' definite
dall'articolo 1, comma 2, e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato
e le istituzioni pubbliche;
- b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori
in cui operano le organizzazioni di volontariato;
- c) fare osservazioni in merito all'attivita' svolta dall'Osservatorio
regionale di cui all'articolo 8, nell'anno precedente;
- d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in
seno all'Osservatorio regionale, tenuto conto dei settori d'intervento
piu' rappresentativi, della territorialita' provinciale e dei criteri che
saranno definiti dalla Conferenza regionale del volontariato.
3. Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti
o loro delegati, delle organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo
3. Possono altresi' intervenire, senza diritto di voto, i legali rappresentanti
o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel
registro regionale ma comunque costituite nelle forme di legge.
4. Ogni organizzazione partecipa alla conferenza con un rappresentante.
La conferenza e' validamente riunita in prima convocazione quando i rappresentanti
o i delegati risultanti presenti rappresentino la maggioranza delle organizzazioni
iscritte nel registro, in seconda convocazione almeno 1/4 dei rappresentanti
o delegati risultanti iscritti.
5. La conferenza elegge al suo interno, il Presidente ogni volta che
si riunisce. Lo stesso Presidente provvede a convocare la riunione successiva
per la ordinaria seduta annuale e allorche' ne avvisi la necessita' o ne
sia richiesto dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale. La prima
riunione della conferenza e' convocata dall'Assessore regionale alla sicurezza
sociale, il quale dispone le ulteriori convocazioni, in via sostitutiva,
ove ne ravvisi la necessita' e comunque quando nella precedente seduta
sia risultato mancante il numero legale.
6. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente
regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dall'Assessore
regionale alla sicurezza sociale.
Art. 8
Osservatorio regionale sul volontariato
l. E' istituito presso l'Assessorato regionale alla sicurezza sociale
l'Osservatorio regionale sul volontariato.
2. L'Osservatorio regionale e' costituito con decreto del Presidente
della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ed e' composto da:
- a) l'Assessore regionale alla sicurezza sociale, che lo presiede;
- b) un rappresentante dei comuni della regione designato dall'associazione
nazionale comuni d'Italia (ANCI), sede regionale;
- c) un rappresentante della Lega delle Autonomie locali sede regionale;
- d) un rappresentante delle province della regione designato dall'Unione
province d'Italia (UPI), sede regionale;
- e) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte
nel registro regionale di cui all'articolo 3, eletti alla conferenza regionale
istituita dall'articolo 6.
3. L'Osservatorio regionale e' integrato di volta in volta, con gli
Assessori regionali competenti nei vari settori d'intervento. Il presidente
dell'Osservatorio regionale invita a partecipare alle sedute i dirigenti
competenti nelle questioni oggetto di esame nonche' i rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato interessate.
4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio regionale sono svolte
da un dipendente regionale di qualifica non inferiore all'ottava, designato
dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale.
5. Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta non
siano pervenute tutte le designazioni previste dal comma 2, il Presidente
della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione dell'Osservatorio
regionale purche' il numero dei membri di cui e' possibile la nomina si
almeno pari ai due terzi del numero complessivo dei membri dell'Osservattorio
stesso. L'integrazione dei membri eventualmente mancanti all'atto della
costituzione dell'Osservatorio regionale e' effettuata con successivo decreto.
6. I componenti l'Osservatorio regionale cessano dall'incarico al momento
del rinnovo del Consiglio regionale.
7. Ai membri dell'Osservatorio regionale esterni all'Amministrazione
regionale spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle
sedute.
8. L'Osservatorio regionale si riunisce su convocazione del suo presidente
almeno sei volte l'anno. Esso puo' essere convocato, altresi', in via straordinaria
su richiesta motivata del suo Presidente o di uno degli Assessori regionali
competenti nei settori d'intervento delle organizzazioni di volontariato
o di almeno sei membri dell'Osservatorio regionale stesso.
9. L'Osservatorio regionale ha i seguenti compiti:
- a) avanzare alla Giunta ed al Consigio regionale proposte d'intervento
nelle materie che interessano le attivita' delle organizzazioni di volontariato;
- b) esprimere parere sulle richieste di cancellazione delle organizzazioni
di volontariato dal registro di cui all'articolo 3;
- c) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza
delle attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato;
- d) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle
organizzazioni di volontariato;
- e) fornire ogni utile elemento per lo sviluppo del volontariato;
- f) esprimere parere su progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione
con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale di cui all'articolo 3 per favorire l'applicazione di metodologie
d'intervento avanzate;
- g) esaminare le caratteristiche e valutare l'andamento delle convenzioni
di cui all'articolo 11;
- h) esprimere parere sulle proposte di riparto dei fondi di cui all'articolo
9;
- i) eseguire l'attuazione della presente legge e redigere in proposito
un rapporto annuo da inviare alla Giunta ed al Consiglio regionale.
10. I pareri richiesti all'Osservatorio regionale devono essere espressi
entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Scaduto tale
termine senza che l'Osservatorio regionale abbia provveduto a formulare
eventuali osservazioni, si prescinde dal parere.
11. L'Osservatorio regionale invia annualmente al Presidente della
Giunta Regionale una relazione sull'attivita' svolta.
12. L'Osservatorio regionale si avvale per l'adempimento dei propri
compiti del personale e dei mezzi messi a disposizione dell'Assessorato
Regionale alla sicurezza sociale.
Art. 9
Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato
l. In relazione a quanto previsto dall'articolo
10, comma 2, lettera e) della citata legge n. 266/91, entro i limiti
dello stanziamento del relativo di bilancio, la Regione concede contributi
per il sostegno di specifiche e documentate attivita' o per progetti, di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della
Legge 11 agosto 1991, n. 266, proposti dalle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro istituito dall'articolo 3.
2. Al fine di ottenere i contributi di cui al precedente comma, le
organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Giunta Regionale
entro il 30 giugno di ogni anno. Nella prima applicazione della presente
legge, le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla
sua entrata in vigore.
3. La Giunta Regionale, sulla base delle domande pervenute provvede
annualmente al riparto dei fondi, dopo aver acquisito il parere dell'Osservatorio
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, indicando le modalita'
di erogazione delle relative somme. L'Osservatorio e la Commissione rendono
il parere entro trenta giorni dalla richiesta, prescindendosene in casi
di infruttuoso decorrere del termine predetto.
4. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle organizzazioni
di volontariato beneficiarie entro il 31 dicembre dell'anno successivo
a quello cui i contributi stessi si riferiscono. Le organizzazioni sono
tenute a comunicare, con la presentazione del rendiconto altri eventuali
contributi percepiti per la loro attivita' da soggetti pubblici e privati
e dagli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 350.
5. In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma 4 o di gravi
disfunzioni o irregolarita', nello svolgimento dell'attivita' di volontariato,
riscontrato, in occasione delle visite di controllo di cui all'articolo
10, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente
nel settore d'intervento, puo' disporre con provvedimento motivato, la
revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme gia' erogate
secondo le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 10
Controlli
1. L'Assessore regionale alla sicurezza sociale esercita funzioni di
controllo sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di
cui all'articolo 3, anche se non convenzionate, mediante l'attivita' ispettiva
del dipendente apparato amministrativo con l'eventuale concorso di unita'
operanti in altri rami dell'amministrazione regionale, tenuto conto degli
specifici settori d'intervento.
2. Il controllo si realizza attraverso visite ordinarie e visite straordinarie
possibili in qualsiasi momento obbligatorie in caso di segnalazioni di
enti pubblici e privati, di cittadini e di forze sociali interessate, ed
ha lo scopo di verificare la conformita' dell'attivita' svolta dall'Organizzazione
di volontariato alle prescrizioni legislative e, in particolare, l'effettivo
perdurare dei requisiti per l'iscrizione nel registro, la regolare tenuta
della documentazione contabile, la marginalita' e lo scopo solidaristico
di eventuali attivita' commerciali e produttive.
3. Delle visite di controllo effettuate deve essere redatto processo
verbale datato e sottoscritto oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante
della organizzazione di volontariato controllata, il quale puo' farvi iscrivere
le proprie osservazioni.
4. Le disfunzioni o irregolarita' riscontrate vengono comunicate dal
dirigente del servizio ispettivo di cui al primo comma al Presidente della
Giunta regionale ed all'Assessore regionale competente nel settore d'intervento
in cui opera l'organizzazione di volontariato, anche ai fini dell'adozione
dei provvedimenti di cancellazione dal registro di cui all'articolo 3 e
di revoca dei contributi di cui all'articolo 9.
Art. 11
Convenzione
1. La regione, gli enti locali e gli enti sub-regionali, ivi comprese
le UU.SS.LL., possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato
purche' queste siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'articolo
8 e dimostrino attitudine e capacita' operativa in relazione all'attivita'
da svolgere.
2. Ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare e la Conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo
6, definisce i criteri ed i settori di intervento delle associazioni di
volontariato per il conferimento delle priorita' nella stipula delle convenzioni.
3. Le convenzioni per l'attuazione delle finalita' di cui al secondo
comma dell'articolo 1, devono prevedere disposizioni dirette e garantire
il rispetto dei diritti e delle dignita' degli utenti, forme di verifica
delle prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche' modalita'
di riscontro dei relativi risultati.
4. In particolare le convenzioni devono contenere:
- a) l'indicazione dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo
di priorita' nella scelta della organizzazione per la stipula della convenzione;
- b) l'individuazione delle specifiche attivita' di volontariato e dei
relativi destinatari nel quadro della programmazione della Regione e delle
finalita' statutarie dell'organizzazione di volontariato.
- c) le condizioni di salvaguardia dell'autonomia organizzativa e metodologica
del volontariato nel rispetto delle finalita' della Regione e della liberta'
dei soggetti destinatari;
- d) l'impegno a svolgere con continuita' le attivita' convenzionate;
- e) le modalita' necessarie ad ottenere i contributi e i rimborsi, per
i costi di funzionamento in rapporto agli impegni di attivita' dell'organizzazione
di volontariato, comprese la copertura assicurativa per gli infortuni e
le malattie connesse all'attivita' stessa e per la responsabilita' civile
verso terzi nonche' le spese per la formazione;
- f) l'elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti che la Regione
mette a disposizione dell'organizzazione di volontariato ed eventuali costi
di strutture e mezzi privati;
- g) le modalita' di rapporto tra l'organizzazione di volontariato ed
i competenti servizi della Regione;
- h) il numero e la quantificazione di eventuali lavoratori dipendenti
o autonomi delle cui prestazioni si avvalgono le organizzazioni di volontariato
purche' entro i limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure
occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' svolta;
- i) le modalita' della formazione di base sufficiente per l'espletamento
dell'attivita' convenzionata;
- l) le modalita' per le periodiche modifiche, le informazioni reciproche
ed i criteri di controllo adottati dalla Regione sull'attivita' della organizzazone
stipulante;
- m) la durata del rapporto convenzionale.
5. Le controversie fra Regione e le organizzazioni di volontariato
possono essere risolte oltre che dai mezzi ordinari giurisdizionali anche
a mezzo di arbitrato da definirsi d'intesa tra le parti interessate, nell'ambito
delle convenzioni tra le medesime stipulate.
Art. 12
Norme transitorie
l. In sede di prima attuazione della presente legge si intendono iscritte
ad ogni effetto nel registro di cui all'articolo 3 le organizzazioni di
volontariato gia' individuate con provvedimento regionale.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le convenzioni
gia' stipulate fra le organizzazioni di volontariato e gli enti previsti
devono essere adeguate alle disposizioni dell'articolo 11, pena la cancellazione
delle organizzazioni medesime dal registro regionale.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
l. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fara'
fronte con successiva legge di variazione di bilancio ai sensi dell'art.
33 comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.
Art. 14
Disposizioni abrogative finali
l. A decorrere della data di entrata in vigore della presente legge,
sono abrogate le norme regionali concernenti le attivita' di volontariato
con essa incompatibili.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni
della legge 11 agosto 1991, n. 266 ed ai relativi
decreti di attuazione.
Art. 15
Norma finale
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello statuto regionale ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addi' 27 gennaio 1995
DI GIANDOMENICO
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