Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata
sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoii di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita
e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei
Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese
con le relative rappresentanze.
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio
delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite
dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, nè qualsiasi altra restrizione della liberta personale,
se non per atto motivato dall'autorita giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto
ore alla autorita giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte
a restrizioni di liberta.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non
nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per
la tutela della liberta personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza
e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente
in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente
e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda
e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si
tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o
di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di
speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali
per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa
periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire
e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge.
Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27. La responsabilita penale è personale.
L' imputato non e considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa
la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili
e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici.
Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica
e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternita, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali
che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà
e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e
gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato.
Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria
e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi
ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla
legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantita e qualita del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare
a se e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,
e non può rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le con- dizioni
di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essen- ziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce
ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita
e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti
o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle
leggi che lo regolano.
Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attivita
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,
che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43. A fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita di lavoratori o di
utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a
servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio
ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del
suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e
vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle
terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unita
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro
e in armonia con le esigenze della produzione la Repubblica riconosce il
diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte
le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione,
alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del paese.
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età.
Il voto e personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e dovere
civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacita
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente
in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere
per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre
del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di
lavoro.
Art. 52. La difesa della Patria è
sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del
cittadino, ne l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui
sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina
ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere
nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale
e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione
superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti
o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno.
Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia,
chi e stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60. La Camera dei deputati e eletta per cinque anni, il
Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre
il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.
Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei
suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e convocata di diritto
anche l'altra.
Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente
e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio
di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento
a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se
non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto,
e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti
ogni volta che lo richiedono.
Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei
suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti
per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; ne può
essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale,
o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale e obbligatorio il mandato
o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere
in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche
irrevocabile.
Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità
stabilita dalla legge.
Art. 70. La funzione legislativa e esercitata collettivamente dalle
due Camere.
Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi
dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge
dei quali è dichiarata l'urgenza.
Puo altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte
in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno
di legge e rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso
e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme
di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera e sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73. Le leggi sono promulgate dai Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare
la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore
di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non e ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia
e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa
non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con
la forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti.
Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono
al Governo i poteri necessari.
Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente
della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta
di delegazione.
Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze
o modificazioni di leggi.
Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte.
Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie
di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di
inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento
in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scru- tinio segreto
a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e sufficiente
la maggioranza assoluta.
Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei
diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica e incompatibile con qualsiasi
altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette
anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali,
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere
nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni
caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è
il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Puo inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i
loro Pre- sidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tali facolta negli ultimi sei mesi del suo mandato.
Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono
la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le
sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente
del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri
e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere
per ottenere la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione.
Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità
di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita
dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina
il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri
sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,
le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non
per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all estero.
Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti
delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza
numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie
e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legg, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti
di fronte al Governo.
Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate
dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forme armate.
Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento
in seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finche sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
ne far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni
ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati.
Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di universita in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali
per le giurisdizioni superiori.
Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se
non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente
della polizia giudiziaria.
Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia.
Art. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta personale, pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e sempre ammesso ricorso
in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso
in Cassazione e ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale.
Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
dalla legge stessa.
Art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
Art. 115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri
poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige,
al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per
le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può
con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole
alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro
uffici.
Art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme
e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con
la finanza dello Stato delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali,
in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere
le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità
stabilite con legge della Repubblica.
Art. 120. La Regione non può istituire dazi d'importazione
o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo
la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non puo limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte
del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione
e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione: promulga le leggi ed
i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
Art. 122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con
legge della Repubblica.
Nessuno puo appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad
una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza
per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale
tra i suoi componenti.
Art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con
la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative
all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
Art. 124. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo
della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo
Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi
della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello
Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge
può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo
effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione
da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando
compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non
corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente,
che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita di
formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere
altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento e disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica,
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento e nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi
e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli
atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio
regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione
da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del visto
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Se una legge è dichiarata urgente dai Consiglio regionale, e il
Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore
non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal
Consigio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio
regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni
dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita davanti alla
Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti
alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Art. 128. Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito
dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano
le funzioni.
Art. 129. Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di
decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130. Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti
da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo
di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri
enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato
il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata, agli enti deliberanti,
di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
Art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regiona]i, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza
delle popolazioni stesse.
Si puo, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta,
siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti
con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa
Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo con sue leggi istituire
nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni
e denominazioni.
Art. 134. La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra
lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri,
a norma della Costituzione.
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo
dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche
a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. I giudici sono nominati
per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla
legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte e incompatibile con quello di membro del
Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione
d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti,
all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale
di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di
avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed
ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni,
le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione
e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte Costituzionale non e ammessa alcuna impugnazione.
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri
di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto
di revisione costituzionale.
I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio
dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne
assume il titolo.
II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica
non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono
nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni,
compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti
nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato
la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna
del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta
Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della
firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV. Per la prima elezione del Senato il Molise e considerato
come Regione a se stante, con il numero dei senatori che gli compete in
base alla sua popolazione.
V. La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto
concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni
di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei
Conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento
del tribunale supremo militare in relazione all'art. III.
VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi
le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale, la decisione
delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei
limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
I giudici della Corte Costituzionale nominati nella prima composizione
della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano
in carica dodici anni.
VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata
in vigore della Costituzione
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione
il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando
non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni
le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari
e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia
reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici
le Regioni devono, tranne che in casi di necessita, trarre il proprio personale
da quello dello Stato e degli enti locali.
XI. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali
e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo
I 16, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della
parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in
conformita con l'articolo 6.
XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione
si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo
di sentire le popolazioni interessate.
XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma,
del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto
di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori
e non possono ricoprire uffici pubblici ne cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi
sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia,
delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.
I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che
siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come
parte del nome.
L'Ordine mauriziano e conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito
in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti
leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente
per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del
Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge
per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente
può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare
nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e
secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo
1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, e convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo
o di almeno duecento deputati.
XVIII. La presente Costituzione e promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea
Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio 1948.
Il testo della Costituzione e depositato nella sala comunale di ciascun
Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948,
affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
Art 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale
diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Art 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale
risulta dall'ultimo censimento generale sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
[N.B.: che il Molise ne abbia due è stato aggiunto con legge
costituzionale 27-12-63 n.3 (G.U. 4-1-64 n.3) quindi si modifica anche
l'art. 131.]
Art 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo
dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche
a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica
e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile fermi in ogni casi i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro
del Parlamento, di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione
di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Republica e contro i ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti
a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità
a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione
con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.