Disciplina dell'attivita' di volontariato nella
regione Lazio
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del l0 luglio
1993)
1. La Regione, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, incentiva lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, riconosce e favorisce la loro attivita' come libera espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale e locale.
1. Ai sensi dell' articolo 2 della legge n. 266 del 1991:
a) l'attivita' di volontariato disciplinata dalla presente legge deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente di cui il volontariato fa parte;
b) la qualita' di volontariato e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di volontariato;
c) l'attivita' del volontariato da diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l'attivita' appartenenza del volontariato entro i limiti da questa preventivamente stabiliti.
2. Ai sensi dell' articolo 3 della legge n. 266 del 1991, si considerano organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti nella forma giuridica ritenuta piu' adeguata al perseguimento dei loro scopi, purche' compatibile con il fine solidaristico, per svolgere l'attivita' di cui al comma 1, i quali si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti in modo determinante e prevalente e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento nonche' la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi in- terventi.
3. Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attivita' mediante strutture proprie o, nei limiti e con le modalita' previste dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
4. Ai sensi dell' articolo 4 della legge n. 266 del 1991, le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all'attivita' prestata, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell' Industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2 dell'articolo stesso.
l. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, settore segre- teria della Presidenza, ufficio rapporti con le forze sociali, il registro delle organizzazioni di volontariato in sezioni in rapporto ai vari settori di intervento individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente nel settore d'intervento, previa verifica dell'esistenza delle condizioni prescritte, dispone l'iscrizione stessa con provvedimento motivato. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta.
5. La struttura della Presidenza della Giunta regionale che cura la tenuta del registro procede, con periodicita' annuale, alla revisione ed all'aggiornamento dello stesso, d'intesa con la struttura competente nel settore d'intervento e sulla base anche delle risultanze delle visite di controllo effettuate dall'ufficio ispettivo di cui all'art. 10, verificando il permanere delle condizioni prescritte e l'assenza di disfunzioni o irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di volontariato o nella conservazione della documentazione relativa alle entrate, prevista dall' articolo 6, ultimo comma, della legge n. 266 del 1991. L'eventuale can- cellazione dal registro deve essere disposta, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente nel settore di intervento, sentito l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8.
6. Contro il diniego della iscrizione e contro la cancellazione dal registro e' ammesso ricorso ai sensi dell' articolo 6, comma 5, della legge n. 266 del 1991.
7. Il Presidente della Giunta regionale invia, entro 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del registro all'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all' articolo 12 della legge n. 266 del 1991, ed entro la stessa data ne da' pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. L'iscrizione al registro regionale e' condizione essenziale per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, nonche' per l'applicazione delle disposizioni relative all'acquisizione dei beni mobili registrati e dei beni immobili, di cui all' articolo 5, comma 2, della legge n. 266 del 1991 e di quelle relative alle agevolazioni fiscali, di cui all' articolo 8 della legge stessa.
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli accessori competenti, provvede a:
a) individuare i settori d'intervento ai fini dell'articolo 3, tenendo conto delle finalita' indicate nell'articolo 1, comma 2;
b) impartire alle strutture competenti le direttive per l'istruttoria delle domande d'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 3, in relazione ai vari settori d'intervento ed in conformita' alla normativa vigente in materia;
c) stabilire gli indirizzi per i rapporti della Regione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato previsto dall' articolo 12 della legge n. 266 del 1991, e per la partecipazione regionale alla conferenza nazionale del volontariato di cui allo stesso articolo.
l. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 e' riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai sensi dell' articolo 11, comma 1, della legge n. 266 del 1991, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti ai fini di cui al comma 1 quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
l. Allo scopo di rendere piu' agevole il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, la Regione, nell'ambito dei piani regionali delle attivita' di formazione professionale di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, organizza o promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato.
2. I corsi di cui al comma 1, sono aperti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall'art. 3.
l. E' istituita la conferenza regionale del volontariato, quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
3. Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 3. Possono altresi', intervenire senza diritto di voto, i legali rappresentanti o loro delegati delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro regionale.
4. La conferenza elegge, al suo interno, il presidente ogni volta che si riunisce. Lo stesso presidente provvede a convocare la riunione successiva. La prima riunione della conferenza e' convocata dall'assessore regionale agli enti locali.
5. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dall'assessore regionale agli enti locali.
1. E' istituito l'Osservatorio regionale sul volontariato.
3. L' Osservatorio regionale e' integrato, di volta in volta, con gli assessori. Il presidente dell'Osservatorio regionale puo' altresi' invitare a partecipare alle sedute i dirigenti competenti nelle questioni oggetto di esame nonche' i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato interessate.
4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dall'assessore regionale agli enti locali.
5. Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta non siano pervenute tutte le designazioni previste dal comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione dell' Osservatorio regionale purche' il numero dei membri di cui e' possibile la nomina sia almeno pari ai due terzi del numero complessivo dei membri eventualmente mancanti all'atto della costituzione dell'Osservatorio regionale effettuata con successivo decreto.
6. I componenti l' Osservatorio regionale cessano dall'incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale.
7. Ai membri dell' Osservatorio regionale esterni all'amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute,nel rispetto dei criteri e con le modalita' fissati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 12.
8. L'Osservatorio regionale si riunisce su convocazione del suo presidente almeno sei volte l'anno. Esso puo' essere convocato, altresi', in via straordinaria, su richiesta motivata di uno degli assessori regionali competenti nei settori d'intervento, delle organizzazioni di volontariato o di almeno sei membri dell'Osservatorio regionale stesso.
10. I pareri richiesti all'Osservatorio regionale devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Scaduto tale termine senza che l'Osservatorio regionale abbia provveduto a formulare eventuali osservazioni, si prescinde il parere.
11. L'Osservatorio regionale invia annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta.
12. L'Osservatorio regionale si avvale per l'adempimento dei propri compiti del personale e dei mezzi a disposizione dell'assessore regionale agli enti locali.
1. Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti, di cui all' articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 266 del 1991, proposti dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall'articolo 3.
2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Giunta regionale, assessorato agli enti locali, entro il 30 giugno di ogni anno.
3. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, provvede annualmente al riparto dei fondi tra le organizzazioni di volontariato, su proposta dell'assessore regionale agli enti locali d'intesa con gli assessorati regionali competenti nei singoli settori d'intervento, sentito l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8, indicando le modalita' di erogazione delle relative somme.
4. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle organizzazioni di volontariato beneficiarie entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono. Le organizzazioni sono tenute a comunicare, con la presentazione del rendiconto, altri eventuali contributi percepiti per la loro attivita' da enti pubblici.
5. In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma 4 o di gravi disfunzioni o irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di volontariato, riscontrate in occasione delle visite di controllo di cui all'articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente nel settore d'intervento, puo' disporre, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme gia' erogate secondo le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
1. La Giunta regionale, mediante l'ufficio ispettivo del settore segreteria amministrativa della presidenza, esercita funzioni di controllo sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3, anche se non convenzionate.
2. Il controllo si realizza attraverso visite ordinarie di frequenza annuale e visite straordinarie possibili in qualsiasi momento, obbligatorie in caso di segnalazioni di enti pubblici e privati, di cittadino o forze sociali interessate, ed ha lo scopo di verificare la conformita' dell'attivita' svolta dall'organizzazione di volontariato alle prescrizioni legislative e, in particolare, l'effettiva e corretta erogazione delle prestazioni, la regolare conservazione della documentazione contabile e la marginalita' di eventuali attivita' commerciali e produttive.
3. Delle visite di controllo effettuate deve essere redatto regolare processo verbale datato e sottoscritto, oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante della organizzazione di volontariato controllata, il quale puo' farvi iscrivere le proprie osservazioni.
4. Le disfunzioni o irregolarita' eventualmente riscontrate vengono immediatamente comunicate dal dirigente dell'ufficio ispettivo al Presidente della Giunta regionale all'assessore regionale agli enti locali ed all'assessore regionale competente nel settore d'intervento in cui opera l'organizzazione di volontariato, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro e di revoca dei contributi, di cui al comma 5 degli articoli 3 e 9.
5. Le visite di controllo previste dal presente articolo non pregiudicano il potere di vigilanza sugli interventi attuati dalle organizzazioni di volontariato, spettante agli enti locali ed agli altri enti pubblici subregionali, ivi comprese le unita' sanitarie locali, titolari di funzioni nelle aree di applicazione della presente legge di cui all'articolo 1, nell'ambito delle rispettive competenze.
1. Per l'attuazione delle finalita' indicate nell'articolo 1, comma 2, la Regione, gli enti locali e gli altri enti locali subregionali, ivi comprese le unita' sanitarie locali, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purche' queste siano iscritte da almeno dodoci mesi nel registro di cui all'articolo 3 e dimostrino attitudine e capacita' operative in relazione all'attivita' da svolgere.
2. Ai fini della scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni l'ente pubblico contraente deve tenere conto dei requisiti e dei criteri di priorita' determinati, anche in relazione ai vari settori d'intervento, dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 12.
1. Con apposito regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono:
a) stabilite le modalita' per l'erogazione delle prestazioni che formano oggetto dell'attivita' di volontariato all'interno delle strutture pubbliche o convenzionate, allo scopo di garantire il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti ed assicurare la qualita' delle prestazioni volontarie, nonche' le modalita' di rimborso delle spese connesse;
b) determinati i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorita' ai fini della scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 11, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
c) fissati i criteri e le modalita' per la corresponsione dei rimborsi delle spese ai membri dell'Osservatorio di cui all'art. 8 esterni all'amministrazione regionale.
1. Per l'attuazione dell'articolo 9 e' istituito, nel bilancio regionale l993, il capitolo di spesa n. 42121 con la seguente denominazione: "Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato". Detto capitolo e' alimentato per l'esercizio finanziario 1993, mediante storno dello stanziamento di competenza, e per un pari importo anche di cassa, iscritto dal capitolo 42100 dello stesso esercizio finanziario, che viene mantenuto nel bilancio regionale per la sola gestione dei residui passivi. Per gli esercizi finanziari successivi, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, si provvedera' con legge di bilancio alla determinazione ed al finanziamento della relativa spesa in sostituzione dell'onere finanziario annualmente per l'applicazione della legge regionale 28 aprile 1983, n. 24, che viene eliminato.
2. Per il pagamento degli oneri previsti al comma 7 dell'articolo 8, stabilito in via presuntiva in lire 5 milioni, si istituisce nel bilancio 1993 il capitolo n. 11430 denominato: "Spese per la partecipazione alle sedute dell'Osservatorio regionale sul volontariato di membri estranei all'amministrazione regionale", con lo stanziamento di lire 5 milioni, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 16310 del medesimo bilancio.
3. La copertura dell'onere finanziario derivante dalle convenzioni di cui all'articolo 11 avviene con i fondi all'uopo destinati dai singoli enti pubblici interessati o, nel caso di convenzioni stipulate dalla Regione, con i fondi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore.
l. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all'articolo 11, comma 1, non si applica alle organizzazioni di volontariato che gia' abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.
l. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme regionali concernenti le attivita' di volontariato con essa incompatibili.
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1993
PASETTO
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