PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE
Ordinanza 26 marzo 1999 Disposizioni urgenti per fronteggiare un eventuale eccezionale
esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica (Ordinanza n.
2967)
Il ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che
delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio
1992, n- 225, al Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 marzo 1999, con il
quale è stato dichiarato fino al 30 giugno 1999 lo stato dì emergenza nel territorio
nazionale per fronteggiare un eventuale, eccezionale esodo delle popolazioni provenienti
dalle zone di guerra dell'area balcanica;
Dispone:
Articolo 1
1. Il Ministero dell'interno provvede al coordinamento delle attività necessarie a
fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni ioni provenienti dalle zone
di crisi dell'arca balcanica, stabilendo indirizzi operativi uniformi per le attività dei
prefetti, cui compete il coordinamento a livello provinciale dell'emergenza.
Articolo 2
1. I prefetti anche in deroga agli strumenti urbanistici, adottano tutte le misure
necessarie per allestire e gestire, in via di estrema urgenza, centri di prima
accoglienza, provvedendo anche all'esecuzione delle opere accessorie indispensabili per la
loro funzionalità.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, la
direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero
dell'interno ed il Ministero della difesa provvedono a fornire anche mediante nuove
acquisizioni, i beni mobili necessari, ivi compresa la loro movimentazione, il trasporto e
il posizionamento, nonché il loro eventuale recupero.
3. Per il trasporto delle roulottes si provvede tramite il raggruppamento autonomo
recupero beni mobili di protezione civile del Ministero della difesa e L'automobile club
d'Italia Eventuali danni arrecati a terzi durante il trasporto sono a carico
dell'amministrazione statale.
Articolo 3
1. In deroga alle vigenti norme in materia di procedure concorsuali per l'affidamento di
beni, forniture e servizi, le che attuano gli interventi possono procedere a trattativa
privata.
2. Sono inoltre autorizzate deroghe alle seguenti norme: art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, D, 367; articoli 5, 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939; art. 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5,
9, 9, 10 ultimo comma, 27 e 29 (termini e procedure) 68, regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, articolo 1 l; regio decreto 25 maggio 1924. n. 827. articoli 41 e 117; decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 1, 3, 4, 9, 27, 28, 29, legge 11 febbraio
1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 6, comma 5, ed articoli
16, 17. 24, 25, 28, 29, 32 e 34; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6,
7, 8, 9, 10, 22, 23 e 24; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.
Articolo 4
1. Per la gestione dei centri di prima accoglienza i prefetti possono avvalersi della
Croce rossa italiana e di organizzazioni di volontariato. I benefici previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994. n. 613, a favore degli appartenenti
alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ivi compresi i volontari
lavoratori autonomi, possono essere estesi anche alle organizzazioni di volontariato
chiamato a fornire la propria collaborazione per le attività di cui alla presente
ordinanza.
Articolo 5
1. Per la durata dello stato di emergenza l'assistenza sanitaria e gli interventi igienico-sanitari alle persone provenienti dalla zona balcanica attualmente in crisi sono assicurati dalle unità sanitarie locali, territorialmente competenti, sulla base delle direttive regionali e con oneri a carico dei Fondo sanitario regionale. Le relative spese sostenute dalle unità sanitarie locali saranno rimborsate in via forfettaria d'intesa con il Ministro della sanità e le regioni interessate.
Articolo 6
1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati
alla realizzazione degli interventi della presente ordinanza possono circolare, sulle
strade ed autostrade della Repubblica anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto
è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni
Articolo 7
1. Alle spese relative all'attuazione della presente ordinanza si provvede a carico
del capitolo 4246 dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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