DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1994, N. 613
Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Associazioni di Volontariato
nelle attivita' di Protezione Civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTI gli articoli 4, comma 3, e 18 della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266;
VISTO l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio
1990, n. 112, recante regolamento concernente istituzione e organizzazione del
Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
VISTA l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione
civile 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1989, concernente l'attuazione del citato articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di
volontariato di protezione civile;
CONSIDERATA la necessita' di emanare il regolamento previsto
dall'articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
RITENUTO necessario adeguarsi agli indirizzi tracciati dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537 in materia di contenimento di spesa e di riordino degli organi
collegiali;
UDITI i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle Adunanze generali
del 25 febbraio 1993 e del 24 giugno 1993;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1994;
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA Il seguente regolamento.
Articolo 1
(Iscrizione delle associazioni di volontariato nell'elenco del Dipartimento della
protezione civile)
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento,
sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni
costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute,
che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attivita' di
previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamita' naturali,
catastrofi o altri eventi similari, nonche' di formazione nella suddetta materia.
2. Presso il Dipartimento della protezione civile viene predisposto e
periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di cui al comma 1,
a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle
associazioni medesime, fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri generali
delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n.
266. All'iscrizione provvede il Dipartimento della protezione civile sentito il prefetto
competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di
moralita', affidabilita' e capacita' operativa delle associazioni, accertando l'assenza di
condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle
associazioni.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, le associazioni di volontariato di protezione civile possono chiedere
l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2. La richiesta, sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata dei documenti previsti dalla circolare applicativa di cui al
successivo comma 5 del presente articolo, deve essere inoltrata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
4. Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono
presentare la richiesta di cui al comma 3 per il tramite delle associazioni nazionali.
5. Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi alle
associazioni richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - provvede
all'emanazione di una circolare, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, contenente le
modalita' procedurali cui debbono attenersi le associazioni di volontariato nella
presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo ed all'articolo 2,
comma 6, del presente regolamento.
Articolo 2
(Concessione dei contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature
ed al miglioramento della preparazione tecnica)
1. Il Dipartimento della protezione civile puo'
concedere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, lettera a) della legge 24
febbraio 1992, n. 225, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al
miglioramento della preparazione tecnica, alle associazioni di volontariato di cui
all'articolo 1.
2. Per potenziamento delle attrezzature si intende il raggiungimento di
un livello di dotazione di apparati strumentali piu' elevato rispetto a quello di cui
l'associazione dispone.
3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo
svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attivita' - ivi inclusa quella
della formazione - atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore
efficacia dell'attivita' dispiegata dalle associazioni. Tali attivita' debbono espletarsi
nel rispetto delle linee di indirizzo e dei piani formativi teorico-pratici indicati dal
Dipartimento della protezione civile che, allo scopo di verificare esigenze e risultati
conseguibili, puo' organizzare corsi sperimentali.
4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente
articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla
circolare di cui all'articolo 1, comma 5, puo' essere disposta in misura non superiore al
50% del fabbisogno risultante da documentata richiesta.
5. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente
articolo si tiene conto dell'eventuale concessione di contributi o agevolazioni
finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da
parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni
ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' allegandola alla domanda di
cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non puo'
superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'associazione con riguardo al
medesimo progetto di potenziamento delle strutture o di miglioramento della preparazione
tecnica.
6. La richiesta per la concessione dei contributi di cui al comma 1 del
presente articolo e' formulata dalle associazioni di volontariato mediante domanda
compilata in conformita' al modello fissato nella circolare di cui al precedente articolo
1, comma 5, ed inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, corredata della documentazione prevista nei successivi articoli 3 e 4,
nonche' nella medesima circolare.
Articolo 3
(Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il
potenziamento delle attrezzature)
1. Per la concessione dei contributi finalizzati al
potenziamento delle attrezzature le associazioni, aventi titolo a norma dell'articolo 2,
devono presentare la domanda in conformita' al modello di cui alla circolare prevista
all'articolo 1, comma 5 del presente regolamento, accompagnata da una relazione
tecnico-esplicativa circa le attrezzature da acquisire in relazione alle possibili o
prevedibili modalita' operative di impiego. Qualora il Dipartimento della protezione
civile ritenga che la documentazione sia carente, richiede la necessaria integrazione
entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
2. Ai fini della concessione dei contributi in questione e' necessaria
l'acquisizione del parere della competente prefettura e dell'ufficio tecnico erariale
territorialmente competente in merito alla congruita' del preventivo di spesa relativo
alla dotazione strumentale da acquisire. Viene inoltre acquisito il parere della regione o
provincia autonoma competente ai fini dell'opportuno coordinamento con i programmi di
finanziamento previsti in sede locale. Detti pareri debbono essere allegati alla domanda
presentata dall'associazione interessata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del presente
regolamento e vanno rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro 30 giorni
dalla richiesta.
Articolo 4
(Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi
per il miglioramento della preparazione tecnica)
1. Per la concessione dei contributi finalizzati al
miglioramento della preparazione tecnica, le associazioni aventi titolo a norma
dell'articolo 2 debbono presentare la domanda in conformita' al modello di cui alla
circolare prevista dall'articolo 1, comma 5, del presente regolamento, corredata di:
a) una relazione esplicativa circa la tipologia e la natura delle
attivita' di addestramento od altra attivita' tendente al conseguimento di una maggiore
efficienza od efficacia delle attivita' dell'associazione richiedente;
b) un'analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire
in relazione alla possibilita' di impiego delle associazioni e alle esigenze del
territorio.
2. Se il Dipartimento della protezione civile ritiene che la
documentazione sia carente, richiede la necessaria integrazione entro 30 giorni dalla
ricezione della domanda.
3. Ai fini della concessione dei contributi in questione e' necessaria
l'acquisizione del parere della competente prefettura e di altre pubbliche amministrazioni
competenti in relazione alla tipologia delle attivita' tendenti al miglioramento della
preparazione tecnica; ai fini del coordinamento con i programmi di formazione previsti in
sede locale viene acquisito il parere delle regioni o delle province autonome interessate.
Detti pareri debbono essere allegati alla domanda presentata dall'associazione interessata
ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del presente regolamento e vanno rilasciati dagli enti e
dagli uffici di cui innanzi entro 30 giorni dalla richiesta.
Articolo 5
(Criteri di concessione dei contributi)
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui
all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un suo delegato determina annualmente, a valere sulle somme disponibili sul
pertinente capitolo di bilancio, le quote da destinare, rispettivamente, al potenziamento
delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica.
2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi
riguardano: a) il maggior grado di rischio presente nel territorio dove l'associazione
richiedente opera;
b) il minor grado di efficienza delle strutture di protezione civile nella zona, anche in
considerazione del rapporto costi-benefici dell'intervento per il quale viene richiesto il
contributo;
c) la consistenza di altri eventuali precedenti contributi concessi dal
Dipartimento ovvero da altre pubbliche amministrazioni.
3. Nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo
il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, esaurita l'istruttoria,
delibera sulle richieste di contributo presentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Entro 50 giorni dalla data di cui al comma 3, l'Amministrazione
espleta l'istruttoria delle richieste e predispone il piano di ripartizione dei
finanziamenti, sulla base dei parametri indicati nel comma 2. Il piano di ripartizione
viene approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato nei 15
giorni successivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. Nel termine di 15 giorni dall'approvazione del piano dei finanziamenti, viene data
comunicazione a ciascuna associazione di volontariato del provvedimento motivato di
ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso.
Articolo 6
(Contenuto del provvedimento per la concessione del contributo)
1. Il provvedimento di concessione del contributo
previsto dall'articolo 5, comma 1, e' emesso sulla base del piano di ripartizione di cui
al comma 5 del medesimo articolo alla stregua dei criteri e delle procedure previsti al
precedente articolo 5.
2. Il provvedimento di cui al comma I prevede inoltre:
a) l'obbligo di tenere in efficienza e di non distogliere dalla prevista
utilizzazione il macchinario o le attrezzature di natura durevole senza esplicita
autorizzazione da parte del Dipartimento della protezione civile per un periodo di 3 anni
dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste
anche nel caso di anticipato scioglimento dell'associazione o trasferimento dei beni
acquisiti ad altra associazione. L'obbligo di cui al presente comma puo' cessare con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato nei casi in
cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o
di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dal
Dipartimento della protezione civile;
b) l'obbligo, nel caso di beni mobili registrati, di intestazione
all'associazione nella persona del presidente pro-tempore;
c) l'osservanza delle norme generali, anche comunitarie;
d) le modalita' di erogazione del contributo medesimo;
e) l'obbligo di realizzare l'iniziativa entro un termine stabilito
prorogabile solo per fatti non imputabili all'associazione.
Articolo 7
(Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa)
1. Il Dipartimento della protezione civile puo' disporre
accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature in conformita'
alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonche' il rispetto dell'obbligo di
cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
2. Per l'effettuazione di tali accertamenti il Dipartimento della
protezione civile si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi del Dipartimento
medesimo.
3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento
di concessione del contributo determinano:
a) la revoca, da parte del Dipartimento della protezione civile, del
contributo finanziario accordato;
b) I'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto
sul contributo gia' erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.
4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave il Presidente
del Consiglio dei Ministri o un suo delegato dispone, con provvedimento motivato, da
comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione
dell'associazione dalla concessione di contributi per la durata di 5 anni. Eventuali
richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.
5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresi', disposti dal
Dipartimento della protezione civile, con le medesime modalita' di cui al comma 2 del
presente articolo, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attivita' dirette al
miglioramento della preparazione tecnica, disponendosi nei casi di accertata violazione e
secondo la gravita', i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.
Articolo 8
(Partecipazione delle associazioni di volontariato all'attivita' di predisposizione
ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e modalita')
1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 14 ed al
comma 3 dell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le associazioni di
volontariato di protezione civile, ciascuna nel proprio ambito territoriale di
operativita', forniscono al prefetto ed al sindaco ogni possibile e fattiva
collaborazione. I compiti delle associazioni di volontariato, in emergenza, vengono
individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da
affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attivita' esplicate dall'associazione.
2. Ai fini della partecipazione alla predisposizione dei piani di
protezione civile di cui al comma 1, le associazioni di volontariato di protezione civile
presentano al prefetto ed al sindaco, per l'ipotesi in cui il comune si sia dotato di
strumenti di pianificazione, proposte di interventi operativi corredate di ogni utile
elemento di valutazione.
3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed alla
attuazione dei piani di protezione civile, le associazioni di volontariato sono in
particolare tenute a comunicare:
a) Il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;
b) La specialita' individuale posseduta nel contesto del gruppo
operativo ed il grado di responsabilita' rivestito all'interno del gruppo medesimo;
c) La dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle
risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonche' la reperibilita' del
responsabile;
d) La capacita' ed i tempi di mobilitazione;
e) L'ambito territoriale di operativita'.
4. Le associazioni di volontariato partecipano all'attuazione dei piani
di protezione civile secondo le istruzioni e con le modalita' previste nei medesimi piani.
Articolo 9
(Modalita' di intervento delle associazioni di volontariato nelle attivita' di previsione,
prevenzione e soccorso)
1. Le associazioni di volontariato di protezione civile
di cui all'articolo 1 del presente regolamento prestano la loro opera in base a esplicita
richiesta dell'autorita' competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul
territorio.
2. Ove, peraltro, aderenti ad una o piu' associazioni si trovino sul
luogo al momento del verificarsi di un'emergenza nell'assoluta impossibilita' di avvisare
le competenti pubbliche autorita', possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo
restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorita' di
protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.
Articolo 10
(Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di volontariato nelle attivita' di
soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica)
1. Ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato
inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, impiegati in attivita' di soccorso ed
assistenza in occasione di pubbliche calamita', autorizzate dal Dipartimento della
protezione civile, o dalla competente prefettura vengono garantiti, entro i limiti delle
disponibilita' di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il
datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a 30 giorni
continuativi e fino a 90 giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte
del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalita' previste dall'articolo
4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. Per le attivita' di simulazione di emergenza e di formazione
teorico-pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento della protezione civile,
sulla base della segnalazione della competente prefettura, i benefici di cui al comma 1 si
applicano per un periodo non superiore a 10 giorni continuativi e fino ad un massimo di 30
giorni nell'anno.
3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui al
precedente comma, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli
emolumenti versati al lavoratore.
4. Le attivita' di simulazione di emergenza (prove di soccorso ed
esercitazioni di protezione civile) vengono programmate annualmente a cura del
Dipartimento della protezione civile sulla base delle comunicazioni pervenute dalle
prefetture e dalle associazioni interessate a svolgere detta attivita'. Gli scenari di
tali attivita' ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del
numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi
dell'articolo 11, nonche' di quelle riferite al comma 1 del presente articolo, debbono
pervenire almeno sei mesi prima dello svolgimento delle prove al Dipartimento della
protezione civile, che se ne riserva l'approvazione e l'autorizzazione fino a due mesi
prima dello svolgimento delle prove medesime. La richiesta al datore di lavoro per
l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attivita' addestrative o
di simulazione di emergenza deve essere avanzata almeno 15 giorni prima dello svolgimento
della prova dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.
5. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o di addestramento
o dopo la cessazione dell'emergenza, le associazioni interessate faranno pervenire al
Prefetto competente una relazione conclusiva sull'attivita' svolta, sulle modalita' di
impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della
documentazione giustificativa.
Tale relazione, a cura del Prefetto medesimo dovra' essere inoltrata,
corredata da eventuali osservazioni e valutazioni, al Dipartimento delle protezione
civile.
6. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati
ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attivita' di cui al comma 1, il datore
di lavoro presenta istanza al Dipartimento delle protezione civile per il tramite della
prefettura competente.
La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale
del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza
dal lavoro, e l'evento a cui si riferisce il rimborso, nonche' le modalita' di
accreditamento del rimborso richiesto.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo nonche' dell'articolo 11,
si applicano anche nel caso di iniziative ed attivita', di cui al comma 1 del presente
articolo, svolte all'estero, purche' preventivamente autorizzate dal Dipartimento della
protezione civile.
8. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo le
associazioni devono adeguare l'equipaggiamento dei propri aderenti ed i mezzi impiegati
alle disposizioni emanate dal Dipartimento della protezione civile.
Articolo 11
(Rimborso alle associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attivita' di
soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica)
1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a
rimborsare alle associazioni di volontariato di protezione civile inserite nell'elenco di
cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento impiegate nelle attivita' di
soccorso autorizzate ed in quelle, pure autorizzate, preventivamente, di simulazione di
emergenza e di addestramento, le spese, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio
esistenti e per le attivita' preventivamente autorizzate relative a:
a) carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato sulla
base del chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione
delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa vigente;
b) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi
utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
c) altre imprevedibili necessita' comunque connesse alle attivita'
predette.
2. L'ammissibilita' e l'entita' dei rimborsi di cui alle lettere b) e c)
del comma I sono valutate sulla base della documentazione giustificativa presentata
(fatture, denuncie alle autorita' di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche).
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 1994
Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro
Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi
Visto il guardasigilli Biondi
(Registrato alla Corte dei Conti il 27 ottobre 1994)
D.P.R. 21 settembre 1994, N. 613 - Pag. - 6 -