Ministero del Lavoro - Direzione
generale della cooperazione - Divisione II
CIRCOLARE 8 novembre 1996 n. 153/96
"SI" ALLE COOPERATIVE SOCIALI A SCOPO PLURIMO
SE LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' E' SEPARATA
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La circolare n. 153/96 del ministero del Lavoro detta le condizioni per
l'ammissibilità delle cooperative sociali a scopo plurimo. Si tratta
cioè di quelle cooperative che perseguono entrambi gli scopi statutari
enunciati dall'articolo 1 della legge 381/1991
ovvero la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; lo svolgimento
di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi)
finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Il ministero,
constatata la presenza di molteplici cooperative aventi a oggetto non uno
solo dei due punti indicati, ma entrambi, stabilisce due condizioni di
fondo per la registrazione di tali società nell'apposito registro
prefettizio. Innanzitutto le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento
esplicitamente indicate nell'oggetto sociale devono essere tali da postulare
interventi coordinati per l'efficace raggiungimento del e finalità
attribuite alle cooperative sociali. In secondo luogo occorre che l'organizzazione
amministrativa di tali enti consenta la netta separazione delle attività
esercitate, per una corretta applicazione delle agevolazioni concesse per
i singoli rami di intervento.
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Oggetto: Legge381/91: disposizioni relative all'interpretazione dell'art.1.
L'art.1 della legge 381/91 prevede, come noto,
che le cooperative sociali possono perseguire gli scopi statutari attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali
o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
In questi anni di applicazione della normativa, si è avuto modo
di constatare come la complessità delle problematiche oggetto di
intervento e l'evoluzione dei bisogni e degli stati di svantaggio abbia
indotto molte cooperative sociali a formulare progetti tesi a raggiungere
la promozione umana e l'integrazione sociale mediante lo svolgimento coordinato
di attività di cui ai punti a) e b) dell'art.1 della legge in oggetto.
Dalle statistiche in possesso degli uffici risulta che tale modalità
di estrinsecazione delle finalità primarie delle cooperative sociali
va espandendosi anche là dove la normativa regionale non contempla
la separazione tra le tipologie di attività secondo quanto previsto
dalla circolare ministeriale n. 116/92. In considerazione di ciò
e del fatto che molte aree di bisogno e di svantaggio per la loro peculiarità
comportano, indubbiamente, interventi funzionalmente collegati, atteso
inoltre che il nuovo testo dell'art.5 della legge 381/91 introdotto dalla
legge 6/2/96 n. 52 (Legge comunitaria 1994) all'art.20 elimina lo status
di soggetto privilegiato nelle forniture e negli appalti e che la fiscalizzazione
degli oneri sociali viene rapportata ai sensi dell'art.4
della legge in esame direttamente alla persona qualificata quale svantaggiata,
si può ritenere superata la preclusione alla costituzione di cooperative
sociali ad oggetto plurimo di cui al punto 1) della circolare n. 116/92.
Pertanto si ritiene possibile che, accanto alle cooperative sociali che
esercitano rispettivamente le attività di cui al punto a) o b) dell'art.1
della legge 381/91, possano operare cooperative sociali impegnate in
entrambe le attività, solo a condizione che:
1) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente
indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate
per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative
sociali (art.1 legge 381/91). Il collegamento
funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente
indicato nello statuto sociale;
2) l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la
netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate
ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente
normativa.
È pertanto ammessa l'iscrizione delle cooperative in esame nel registro
prefettizio nella sezione cui direttamente afferisce l'attività
svolta e nella sezione "cooperative sociali", sia sub a) che
sub b). Analoga iscrizione è possibile negli albi regionali. La
verifica delle condizioni necessarie per queste cooperative sociali e demandata
agli organi di vigilanza competenti. Le Regioni potranno altresì
esprimere il proprio parere in ordine al permanere della condizione indicata
al punto 1) al ricevimento del verbale di ispezione trasmesso ai sensi
dell'art.6 comma 1 lettere a) e b) della legge
381/91.
IL COMMENTO
LA CONNESSIONE TRA I FINI DEVE RISULTARE DALLO STATUTO
Lo scopo delle cooperative sociali è stato considerato sempre
cosi particolare che la legge lo ha voluto segnalato addirittura all'interno
della ragione sociale della società al fine di caratterizzare tutta
la struttura sociale.
Le categorie di cooperative sociali - Per evitare qualunque ipotesi
di confusione le cooperative sociali sono state inizialmente suddivise
in due grandi categorie:
a) quelle che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari
ed educativi non finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
b) quelle che attraverso le più diverse tipologie di attività
- agricole industriali commerciali o di servizi - finalizzano il proprio
intervento al suddetto inserimento lavorativo.
Tale distinzione di oggetto sociale come venne specificato anche nella
circolare del ministero del Lavoro 9 ottobre 1992 n. 116 doveva trovare
recepimento all'interno dello statuto delle cooperative in modo tale che
queste potessero svolgere la propria attività solamente in uno dei
due ambiti indicati. Le conseguenze di tale specificazione sia sul piano
dell'inquadramento nel registro prefettizio, che sul piano del trattamento
agevolato contributivo previdenziale e assistenziale dei soci si sono presentate
subito come assai rilevanti. Per tale motivo le cooperative preesistenti
all'emanazione della legge che avevano un "oggetto sociale plurimo
hanno dovuto procedere alle opportune modifiche statutarie alfine di scegliere
in quale dei due settori a) o b) inserirsi. Tale interpretazione restrittiva
contenuta all'interno della iniziale disposizione ministeriale non è
stata però seguita in maniera univoca essendosi registrate infatti
almeno due ulteriori e diverse modalità applicative. La prima la
si è potuta riscontrare all'interno del nuovo modulo di verbale
di ispezione delle società cooperative emanato con decreto del ministero
del Lavoro in data 12 marzo 1993 mentre la seconda è stata individuata
nella sentenza del Tar della regione Emilia Romagna emanata a fronte del
ricorso di una cooperativa contro il diniego di iscrizione nel registro
prefettizio alla sezione 8 cooperative sociali. Per suo conto la stessa
Commissione centrale per la cooperazione è intervenuta favorevolmente
sull'argomento con il parere del 14 aprile 1993 nel quale ha sostenuto
l'ammissibilità della iscrizione alla sezione "cooperative
sociali" del registro prefettizio anche delle cooperative che avendo
oggetto sociale plurimo rientrano sia nella categoria della lettera a)
che in quella della lettera b) del citato articolo
1, comma 1 della Legge 381/1991. La stessa commissione però
condizionava l'iscrizione in questione alla separazione della gestione
delle due diverse attività e alla verifica di tale separazione in
sede di ispezione al fine di determinare una corretta applicazione delle
agevolazioni.
La circolare n. 153 - A definitiva soluzione della problematica
è intervenuta la circolare del ministero del Lavoro
8 novembre 1996 n. 153 che facendo propri i concetti espressi nelle
due fattispecie di deroga precedentemente ricordate ha ammesso la possibile
esistenza di cooperative sociali i cui statuti prevedano il possibile e
contemporaneo svolgimento di attività ricomprese nella categoria
a) e nella categoria b). La circolare ministeriale muove i propri passi
dalla constatazione che nei primi anni di applicazione della normativa
si è avuto modo di rilevare come la tendenza manifestata dalle cooperative
sociali fosse quella di formulare progetti finalizzati a raggiungere la
promozione umana e l'integrazione sociale mediante lo svolgimento coordinato
di attività di cui ai punti a) e b) dell'articolo
1 della legge istitutiva 381/1991. Le ulteriori motivazioni che hanno
indotto il ministero del Lavoro a ritenere superata la preclusione alla
costituzione di cooperative sociali ad oggetto plurimo di cui al punto
1 della circolare ministeriale n. 116/1992 possono essere individuate:
· nella necessità che molte aree di bisogno e di svantaggio
hanno di individuare interventi funzionalmente collegati
· nella eliminazione dello status di soggetto privilegiato di tali
cooperative nelle forniture e negli appalti determinatosi a seguito della
emanazione del nuovo testo dell'articolo 5 della legge 381/1991 come modificato
dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 1996 n. 52;
· nella ammissibilità della fiscalizzazione degli oneri sociali
solamente in diretta connessione con la qualificazione delle persone impiegate
nell'attività quali soggetti svantaggiati
Ammessa cosi' la possibile coesistenza delle cooperative sociali a oggetto
plurimo con quelle che esercitano le attività del tipo a) o del
tipo b) di cui all'articolo 1 della legge 381/1991
la disposizione ministeriale detta le condizioni da rispettare per l'iscrizione
di tali cooperative al registro prefettizio.
Si dovrà verificare pertanto che:
1) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente
indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate
per l 'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative
sociali e il collegamento funzionale tra le attività di tipo a)
e b) appaia espresso chiaramente nello statuto della cooperativa;
2) l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali (in questione)
consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività
esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse
dalla vigente normativa (a esempio venga istituita una contabilità
separata peri due diversi rami di impresa).
Verificato il rispetto delle due condizioni appena espresse le cooperative
in questione potranno essere iscritte nel registro prefettizio nella sezione
appropriata individuata in relazione alla attività svolta nonché
nella sezione "cooperative sociali" contemporaneamente sia per
il tipo a) che per il tipo b) nonché negli albi regionali.
A tale proposito sarà compito delle regioni esprimere il proprio
parere riguardo la sussistenza o meno della prima delle due condizioni
proposte nel momento in cui riceveranno la trasmissione del verbale di
ispezione da pane del ministero del Lavoro.
Romano Mosconi
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