legge 266: applicazione del 1 e 2 comma art. 8


Importante decisione del Mnistero delle Finanze: rimborso per chi ha pagato

La legge sul volontariato sta ormai entrando neI vivo dei casi concreti e delle esperienze delIe associazioni. Un ulteriore problema in ordine al controverso art. 8, riguarda gli acquisti da parte delle associazioni di immobili da adibire a proprie attività.

Lo stesso articolo dispone infatti come è noto che "gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all' art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro". Era piuttosto dubbio sino ad oggi, se tale previsione normativa ricomprendesse appunto anche gli acquisti di immobili.

La lettera della norma sembrava piuttosto ampia, tale da ricomprendere ogni atto connesso alla propria attivita', come certamente è l'acquisto della propria sede, atto colpito spesso da imposta di registro. Tuttavia, l'Amministrazione Finanziaria tendeva a dare una interpretazione restrittiva, forte del disposto del 2 comma dello stesso articolo, il quale prevede che le donazioni a favore degli enti di volontariato siano esenti da ogni imposta a loro carico.

La ulteriore specificazione della legge era, secondo tale interpretazione, la dimostrazione che gli atti a titolo oneroso erano viceversa da ricomprendersi nella base imponibile.

Con un recente provvedimento la Direzione Generale delle Entrate delIa Toscana, su quesito posto dall'Ufficio del Registro di Lucca, ha invece riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata dell'Associazione Solidarietà Popolare (ASP) di Livorno, associazione ricorrente, affermando con indubbia chiarezza che la disposizione in esame "non contiene indicazioni circa l'onerosità o meno dei negozi stessi al fine dell'applicazione della normativa di favore". Cio' che è importante è la dimostrazione che l'atto sia effettivamente connesso all'attività della associazione.

E' quindi rilevante la natura dell'attivita' stessa che si svolgera' nell'immobile, nonche' appare opportuno che la decisione di acquisto risulti da verbale di assemblea (da allegare all'atto di acquisto) con evidenziazione della destinazione d'uso che sarà fatta. Non rilevante appare poi il fatto, che l'attività svolta in quella sede possa avere altra rilevanza fiscale, perche' per esempio considerata commerciale ai sensi della vigente normativa.

Tale favorevole interpretazione, oltre che corrispondente alla lettura della norma, sembra senza dubbio corrispondere maggiormente alle intenzioni del legislatore della 266/91. La decisione in esame rappresenta un rilevante precedente e c'è da augurarsi che tale orientamento sia seguita da tutta l'Amministrazione.

A questo punto l'anomalia che viene a crearsi riguarda l'acquisto di immobile da soggetto IVA (per es. impresa) per il quale non sembrano verificarsi ipotesi esentative. Gli altri vantaggi fiscali in materia d'IVA infatti riguardano le cessioni da parte di organizzazioni di volontariato, ma non anche gli acquisti.

Evidentemente la "diffidenza" verso la 266 sta diminuendo, se pur con qualche sacrificio da parte delle Associazioni.

Stefano Ragghianti

fonte: Volontariato Oggi n.7 agosto-settembre 1994


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