PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1992, n. 8

Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale


IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. La provincia autonoma di Trento riconosce e valorizza le attivita' degli enti ed organizzazioni di volontariato, di seguito denominati organizzazioni, che realizzano, mediante autonome iniziative, finalita' di carattere educativo-formativo, forme di solidarieta' sociale e di impegno civile per contrastare l'emarginazione, per accogliere la vita e migliorarne la qualita', per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno.

2. La Provincia garantisce l'autonomia delle attivita' di volontariato, favorisce le iniziative degli enti ed organizzazioni volti al conseguimento delle finalita' indicate dalle leggi e dal programma provinciale di sviluppo e promuove la loro partecipazione al conseguimento di finalita' sociali e civili.

3. La Provincia promuove altresi' le iniziative di studio concernenti il volontariato sociale e favorisce la formazione e l'aggiornamento dei volontari.

Art. 2
Attivita' ed organizzazioni di volontariato

l. Ai fini della presente legge sono attivita' di volontariato quelle prestate spontaneamente e senza remunerazione anche indiretta, eslusivamente per fini di solidarieta'.

2. E' ammissibile il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni di appartenenza.

3. Sono organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti che, indipendentemente dal fatto di essere o meno dotati di personalita' giuridica, conseguano in modo continuativo, tramite l'apporto lavorativo personale degli aderenti prestato a servizio della comunita', fini di solidarieta', di promozione umana e sociale, di progresso civile e culturale e le cui norme statutarie o i rispettivi ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro, anche indiretto.

4. Le organizzazioni di cui al presente articolo si avvalgono, per l'esercizio delle proprie attivita', di proprie strutture,di strutture messe a disposizione da terzi o, nelle forme previste dalla presente legge, di strutture pubbliche. Possono altresi' avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche di soci purche' l'apporto del personale volontario permanga rilevante.

Art. 3
Albo delle organizzazioni di volontariato

1. La provincia istituisce l'albo delle organizzazioni di volontariato. L'albo si articola in due sezioni:

sezione a) per le organizzazioni in cui l'attivita' dei volontari sia esclusiva o prevalente e cioe' le prestazioni di lavoro autonomo o dipendente siano marginali e motivate;
sezione b) per le organizzazioni in cui l'apporto dei soci volontari e' rilevante ed organizzato.

2. La commissione di cui all'articolo 7 fissera' i criteri per accertare l'esistenza dei requisiti e della rilevanza delle prestazioni dei volontari all'interno delle organizzazioni.

3. Le organizzazioni che intendono chiedere l'iscrizione all'albo debbono presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto di costituzione, il quale deve prevedere l'elettivita' delle cariche sociali, la democraticita' della gestione dell'organizzazione, il diritto di ogni cittadino di farne parte salvo motivato diniego, la parita' di accesso ai servizi erogati e alle attivita' svolte, senza differenziazione tra appartenenti e non, l'esclusione dello scopo di lucro, le forme di gestione e controllo sulla contabilita' e sul patrimonio e la devoluzione dei propri beni in caso di cessazione dell'attivita' ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o similare;
b) una dichiarazione di rispetto dei diritti, della dignita' personale e delle convinzioni dei destinatari dell'attivita';
c) copia dell'ordinamento interno, con l'indicazione delle persone cui e' conferita la presidenza o la direzione;
d) una relazione sugli interventi gia' attuati ed un programma di quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di intervento e la qualificazione del personale volontario impiegato.

4. La domanda va indirizzata alla provincia. L'iscrizione e' disposta con atto dell'Assessore competente per materia, sentita la commissione di cui all'articolo 7.

5. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per poter fruire dei benefici della presente legge. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la cancellazione dall'albo. Essa, come pure l'eventuale rifiuto di iscrizione, e' disposta con provvedimento motivato.

Art. 4
Partecipazione

1. Le organizzazioni di volontariato possono presentare alla commissione di cui all'articolo 7, anche in occasione delle audizioni dalla stessa promesse, osservazioni e proposte riguardanti il settore in cui operano. Le stesse, in gruppo di almeno tre, possono chiedere agli organi competenti l'audizione sui piani e programmi inerenti al proprio specifico campo di attivita'.

2. Nell'adozione di piani e programmi che interessano l'attivita' delle organizzazioni di volontariato e' sentita la commissione di cui all'articolo 7. Per programmi specifici possono essere consultate anche le organizzazioni di volontariato maggiornamente rappresentative del settore.

Art. 5
Interventi a favore del volontariato

1. La Giunta provinciale puo' concedere contributi per il sostegno di attivita' di formazione e promozione del volontariato sociale sulla base di specifici progetti a:

a) organizzazioni di volontariato iscritte all'albo di cui all'articolo 3 ed operanti nel territorio provinciale;
b) organismi, costituiti in prevalenza da organizzazioni di volontariato iscritte all'albo, che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge per l'iscrizione all'albo stesso.

2. Per il conseguimento degli scopi della presente legge, laddove i piani o programmi provinciali prevedano l'apporto del volontariato alla realizzazione di interventi di competenza dei pubblici servizi, la Giunta provinciale puo' autorizzare la stipula di apposite convenzioni in base alle leggi di settore vigenti con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo di cui all'articolo 3. In caso di iniziative ed attivita' non disciplinate da specifiche norme provinciali, la Giunta provinciale puo' autorizzare la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, limitatamente alle organizzazioni iscritte alla sezione a) dell'albo da almeno sei mesi.

3. Al fine della concessione dei contributi di cui al comma l, della stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e della definizioni degli interventi da realizzare in attuazione delle convenzioni gia' in atto ai sensi della presente legge, la Giunta provinciale, nell'ambito delle indicazioni del programma provinciale di sviluppo, approva entro il 31 maggio di ogni anno un piano annuale, sentito il parere della commissione provinciale per il volontariato di cui all'articolo 7, indicando eventualmente anche gli ambiti di intervento ritenuti prioritari.

4. La Giunta provinciale stabilisce inoltre le modalita' di presentazione delle domande di contributo, i criteri per la determinazione della spesa massima ammissibile, per la determinazione dell'entita' dei contributi, nonche' per la concessione degli stessi e di rendicontazione dell'attivita' economica e sociale.

5. La Giunta provinciale favorisce altresi' la collaborazione delle organizzazioni di volontariato in iniziative di carattere sperimentale ed innovativo.

Art. 6
Criteri e modalita' per il convenzionamento

1. La convenzione con le organizzazioni di volontariato dovra' indicare:

a) l'attivita' che e' oggetto di essa e le modalita' di svolgimento anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;
b) la durata del rapporto convenzionale;
c) l'entita' delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attivita' in modo continuativo;
d) l'entita' del contributo assegnato all'organizzazione dei volontari per i costi di gestione e per le eventuali prestazioni di lavoro autonomo o subordinato;
e) la messa a disposizione, anche gratuita, di eventuali strutture per lo svolgimento dell'attivita' convenzionata;
f) gli eventuali contributi per la ristrutturazione o l'arredamento di immobili di proprieta' dell'organizzazione o in comodato alla stessa per almeno venticinque anni dalla data della convenzione, nonche' per l'acquisto di strumenti ed attrezzature tecniche;
g) gli eventuali contributi per sostenere i canoni di locazione dell'immobile utilizzato per l'attivita';
h) l'impegno a svolgere con continuita' le prestazioni convenzionate;
i) le cause e modalita' di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;
l) l'obbligo della copertura assicurativa per responsabilita' civile verso terzi;
m) le modalita' di corresponsione dei contributi e di rendicontazione;
n) l'obbligo di fornire periodicamente alla Provincia autonoma di Trento, su richiesta della stessa, dati conoscitivi inerenti l'attivita' svolta;
o) l'obbligo alla copertura assicurativa degli aderenti all'organizzazione che prestino attivita' di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attivita' stessa.

2. Qualora la convenzione abbia durata pluriennale, i contributi di cui alle lettere d), f), g), l) del comma 1 vengono rideterminati annualmente dalla Giunta provinciale sentita la commissione di cui all'articolo 7 secondo le determinazioni del piano annuale di cui all'articolo 5.

3. Le organizzazioni che beneficiano degli interventi di cui alla lettera f) del comma 1, sono vincolati alla destinazione d'uso degli immobili per la durata di venticinque anni, salvo deroga disposta dalla Giunta provinciale. Tale vincolo viene reso pubblico mediante annotazione sui libri fondiari su richiesta della Giunta provinciale.

Art. 7
Commissione provinciale per il volontariato

1. E' costituito presso la Giunta provinciale la commissione provinciale per il volontariato. Essa e' costituita:

a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;
b) da quattro funzionari appartenenti ai servizi provinciali competenti in materia di attivita' sanitarie, attivita' socio-assistenziali, lavoro ed attivita' culturali;
c) da quattro membri nominati dalla Giunta provinciale che abbiano maturato riconosciuta esperienza nell'ambito di attivita' di volontariato sociale. Di essi uno e' designato dal Consiglio provinciale e gli altri tre sono scelti tra nove nominativi indicati, d'intesa tra di loro, dalle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo di cui all'articolo 3. Nel caso in cui le predette organizzazioni non provvedano ad indicare i nominativi entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede alla nomina d'ufficio.

2. La commissione nomina al suo interno un vice-presidente.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Provincia.

4. E' compito della commissione di invitare di volta in volta a partecipare alle sue sedute i funzionari dei servizi provinciali interessati alle problematiche oggetto d'esame.

5. La commissione dura in carica per tutta la durata della legislatura ed ha i seguenti compiti:

a) formulare proposte concernenti le iniziative di studio, di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 1;
b) esprimere parere sulle convenzioni di cui all'articolo 5 e sui rispettivi contenuti;
c) esprimere un preventivo parere sulle richieste di iscrizione all'albo delle organizzazioni di volontariato sui piani e programmi di cui all'articolo 4, comma 2;
d) esprimere il parere sul piano annuale e su altri programmi o progetti sottoposti alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla richiesta;
e) fornire annualmente alla Giunta provinciale una relazione sul volontariato sociale che evidenzi anche le forme di collaborazione con l'ente pubblico;
f) promuovere audizioni delle organizzazioni di volontariato ai sensi della presente legge ed in particolare ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni.

Art. 8
Formazione e aggiornamento dei volontari

1. La Giunta provinciale, nell'ambito del piano pluriennale per la formazione professionale, e' autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario che opera in organismi di volontariato, anche sulla base delle proposte inoltrate dagli organismi stessi. A detti corsi possono partecipare anche i dipendenti pubblici interessati.

Art. 9
Mappa provinciale del volontariato

1. La commissione provinciale per il volontariato fornisce annualmente alla Giunta provinciale, per le finalita' di cui alla presente legge ed allo scopo di favorire il coordinamento dei servizi sul territorio, una mappa provinciale del volontariato sociale. La mappa evidenzia le forme di collaborazione con l'ente pubblico e lo stato dei suoi rapporti con le unita' sanitarie locali.

Art. 10
Immobili

1. Fra le priorita' di intervento della Giunta provinciale sugli immobili di proprieta' della Provincia e per l'erogazione di contributi per il risanamento degli immobili di proprieta' dei comuni rientra anche la destinazione degli immobili in comodato per le attivita' di volontariato.

Art. 11
Ambito di applicazione e abrogazione di norme

1. La legge provinciale 10 novembre 1983, n. 38 e' abrogata.

2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato".

Art. 12
Riferimenti delle spese

1. Per le convenzioni con organizzazioni di volontariato operanti nei campi previsti da specifiche leggi provinciali si provvede utilizzando le relative autorizzazioni di spesa.

2. Per i fini di cui all'articolo 8 si provvede utilizzando le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 32, comma 2 della legge provinciale 3 settembre 1989, n. 21.

3. Per i restanti interventi previsti dagli articoli 1, comma 3, 5 e 6, con successive leggi provinciali si provvedera' alle autorizzazioni di spesa.

Art. 13
Copertura degli oneri

l. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 2.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 6, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa -- tabella B -- per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per "Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive" nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994".

2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 2.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 6, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilita' iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", area di attivita' "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiama ta al comma l.

3. Per gli esercizi successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 14
Variazioni di bilancio

1. Nello statuto di previsione della spesa -- tabella B -- per l'esercizio finanziario 1992, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 13, sono introdotte le seguenti modificazioni: in diminuzione: Cap. 84170 -- Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti d, provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (legge provinciali 14 settembre 1979, n. 7 -- art. 24) -- art. 123 - Nuova legge - Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive. cod. mecc. 1119021232. in aumento: Cap. 12300 -- Spese per consigli, comitati e commissioni (legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni. cod. mecc. 2114210101

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 13, le somme di cui allo stesso articolo 1 sono riportate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma ed in aumento delle "Spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di attivita' indicati al comma 2 del medesimo articolo 13.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 13 febbraio 1992

MALOSSINI


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