REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 48

Disciplina del volontariato
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 29 del 13 aprile 1995)


Art. 1
Finalita'
1. La Regione riconosce, sulla base del principio della legge - quadro 11 agosto 1991, n. 266, il valore e la funzione sociale delle attivita' delle organizzazioni di volontariato, quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale.
2. In applicazione dell' articolo 1, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per finalita' di carattere sociale, civile e culturale si intendono quelle relative a:
3. La presente legge, in attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266, disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato.
Art. 2
Interventi della Regione
1. La giunta regionale, in relazione alle finalita' della presente legge:
Art. 3
Registro regionale delle organizzazione di volontariato
l. E' istituto presso la giunta regionale il registro regionale generale delle organizzazioni di volontariato. Esso puo' essere funzionalmente articolato in sezioni, con deliberazione della giunta regionale.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato con sede legale nella regione Marche, possono presentare al presidente della giunta regionale domanda d'iscrizione nel registro di cui al comma l.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il dirigente del servizio competente, previa verifica dell'esistenza delle condizioni prescritte, dispone l'iscrizione nel registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato.
5. Nel caso in cui dalle risultanze delle visite di controllo, di cui all'articolo 4, risultino disfunzioni, inadempienze o irregolarita', il dirigente del servizio competente, sentito l'osservatorio regionale di cui all'articolo 8 della presente legge, dispone la cancellazione dell'organizzazione di volontariato dal registro regionale generale.
6. Contro il diniego d'iscrizione e contro la cancellazione dal registro e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
7. Il dirigente del servizio competente cura, entro il 31 dicembre di ogni anno, la pubblicazione, nel bollettino ufficiale della Regione, del registro regionale debitamente aggiornato.
Art. 4
Controlli
1. In attuazione dell'articolo 6, comma 4 e dell'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge 11 agosto 1991, n. 266, la giunta regionale esercita funzioni di verifica sul funzionamento e sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale generale, anche se non convenzionate. L'attivita' di controllo si esercita attraverso verifiche, visite ordinarie di frequenza annuale e visite straordinarie possibili in qualsiasi momento.
2. Il controllo ha lo scopo di verificare la conformita' dell'attivita' svolta dall'organizzazione di volontariato alle prescrizioni legislative e, in particolare, l'effettiva e corretta erogazione del servizio e la marginalita' delle attivita' commerciali e produttive eventualmente svolte.
3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o piu' requisiti essenziali per l'iscrizione al registro di cui articolo 3, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attivita' di propria competenza, il dirigente del servizio competente, sentito l'osservatorio regionale sul volontariato, puo' disporre, con provvedimento motivato, la cancellazione dal registro e la revoca delle erogazioni economiche concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.
Art. 5
Modalita' per lo svolgimento delle prestazioni
all'interno di strutture pubbliche e di strutture convenzionate con la Regione
1. In attuazione dell'articolo 3, comma 5 e dell'articolo 10, comma 2, lettera a) della legge 11 agosto l991, n. 266, le organizzazioni di volontariato possono svolgere la propria attivita' nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. 2. Le modalita' di accesso sono disciplinate attraverso accordi diretti tra l'ente gestore della struttura e l'organizzazione di volontariato. Tali accordi devono garantire:
Art. 6
Requisiti e criteri che danno titolo di priorita' nella scelta delle organizzazioni di volontariato
per la stipulazione delle convenzioni
l. In attuazione dell'articolo 7 e dell'articolo 10, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 1991, n.266, gli enti pubblici, singoli o associati, al fine di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, oltre a verificare il requisito dell'iscrizione da almeno sei mesi nel registro regionale generale di cui all'articolo 3, debbono dare priorita' alle organizzazioni che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 7
Consulta regionale
l. In attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge 11 agosto 1991, n. 266, e' istituita la consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. Alla consulta intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3. Possono altresi' intervenire, senza diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro generale regionale.
3. La consulta elegge al suo interno il presidente ogni volta che si riunisce. Lo stesso presidente provvede a convocare la riunione successiva. La prima riunione della consulta e' convocata dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dal presidente della giunta regionale.
5. La consulta si riunisce entro il primo quadrimestre di ciascun anno. Essa ha il compito di:
6. I costi per l'organizzazione e lo svolgimento della consulta, per la pubblicazione dei relativi atti e per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dei partecipanti, sono a carico della presidenza della giunta regionale.
Art. 8
Osservatorio regionale sul volontariato
l. E' istituto l'osservatorio regionale sul volontariato.
2. Detto osservatorio e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' composto:
3. L'osservatorio regionale sul volontariato e' integrato, di volta in volta, con gli assessori regionali competenti nei vari settori d'intervento, i quali partecipano senza diritto di voto.
4. Le funzioni di segretario dell'osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale, di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dal presidente della giunta regionale.
5. I componenti dell'osservatorio regionale cessano dall'incarico al momento del rinnovo del consiglio regionale.
6. Ai membri dell'osservatorio regionale esterni all'amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per partecipare alle sedute.
7. L'osservatorio regionale si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno quattro volte l'anno. Esso puo' essere altresi' convocato, in via straordinaria, su richiesta motivata, da uno degli assessori regionali competenti nei settori d'intervento o da almeno sei organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o da almeno sei membri dell'osservatorio regionale stesso.
8. L'osservatorio regionale ha i seguenti compiti:
9. I pareri richiesti all'osservatorio regionale devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Scaduto inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
10. L'osservatorio regionale invia annualmente al presidente della giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta.
1l. I costi necessari per lo svolgimento e per l'organizzazione dell'osservatorio, per la pubblicazione dei relativi atti e per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dei partecipanti sono a carico della presidenza della giunta regionale.
Art. 9
Formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale volontario
l. Allo scopo di rendere piu' agevole il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, la Regione organizza e promuove corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato.
2. Le organizzazioni di volontariato che intendono gestire direttamente i corsi di corsi di cui al comma 1 devono presentare alla presidenza della giunta regionale specifica domanda con allegato progetto per lo svolgimento dei corsi.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono aperti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3.
Art. 10
Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato
1. Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3.
2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla giunta regionale con allegato il progetto che si vuole realizzare o la documentazione delle attivita' che intendono svolgere, entro il 31 marzo di ogni anno; per il primo anno di esercizio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il dirigente del servizio competente, sulla base delle domande presentate e della documentazione pervenuta, provvede, al riparto dei fondi, sentito l'osservatorio regionale sul volontariato. L'erogazione dei contributi per le iniziative ammesse al finanziamento avviene secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale.
4. I contributi ricevuti entrano a far parte del bilancio dell'organizzazione di volontariato.
Art. 1 l
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 300 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entita' della spesa sara' stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede:
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui comma 1 sono scritte per l'anno 1995 a carico del capitolo che la giunta regionale e' autorizzata a istituire nel bilancio del detto anno con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributi per incentivare le attivita' di volontariato nel campo sociale", lire 300 milioni.
5. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1995 sono ridotti di lire 300 milioni.
Art. 12
Norme transitorie
l. In sede di prima attuazione della presente legge si intendono iscritte ad ogni effetto nel registro di cui all'articolo 3, le organizzazioni di volontariato gia' iscritte nel registro provvisorio istituito con deliberazione della giunta regionale de12 marzo 1992, n. 569.
2. Restano ferme le convenzioni in atto fra le organizzazioni di volontariato e gli enti locali e le unita' sanitarie locali.
3. Restano salve le disposizioni regionali in vigore concernenti la partecipazione dell'organizzazione di volontariato alle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato convenzionate con lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono provvedere ad iscriversi nel registro regionale generale.
5. Qualora entro tale termine non si sia provveduto all'iscrizione, tutte le convenzioni si intendono risolte di diritto.
Art. 13
Norme finali
1. La L. R. 13 dicembre 1982, n. 45, e' abrogata.
2. Gli articoli 16 e 17 ed i commi 3 e 4 dell'articolo 20 della L. R. 5 novembre 1988, n. 43, sono abrogati.
3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della L. R. 43/1988 e' cosi' sostituita:
"g) cura la tenuta del registro dei soggetti privati di cui all'articolo 18 e del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale sul volontariato".
4. Il comma 1 dell'articolo 18 della L. R. 43/1988 e' cosi' sostituito:
"1. I soggetti di cui all'articolo 14 a rilevanza regionale sono altresi' iscritti, a richiesta, in appositi registri regionali".
5. Il comma 1 dell'articolo 19 della L. R. 43/l988 e' cosi' sostituito:
"1. I soggetti di cui all'articolo 15, iscritti negli appositi registri locali, sono informati e consultati sui programmi e sugli atti di maggior rilievo inerenti l'attivita' assistenziale locale; tali soggetti hanno altresi' titolo: a) alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento svolti e promossi dalla promossi dalla Regione; b) a proporre programmi e iniziative locali in materia assistenziale; c) a richiedere il convenzionamento di cui all'articolo 20".
6. Il comma 1 dell'articolo 20 della L. R. 43/1988 e' cosi' sostituito:
"1. I comuni singoli o associati possono stipulare, ai fini della realizzazione degli interventi e dei servizi di assistenza sociale, convenzioni con le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche'‚ con i soggetti privati di cui all'articolo 15 e con le organizzazioni di volontariato di cui al registro istituito dalla legge regionale sul volontariato".
7. Il comma 5 dell'articolo 31 della L. R. 43/l988 e' cosi' sostituito:
"5. I comuni singoli o associati, attraverso opportune intese anche a carattere convenzionale con i servizi scolastici, educativi, ricreativi e del tempo libero e con le associazioni del volontariato disponibili e iscritte nel registro istituito dalla legge regionale sul volontariato, assicurano la presenza di personale educativo e/o di animazione idoneo, opportunamente preparato, messo a disposizione secondo un programma di attivita' ludico-espressive con essi concordato".
8. Il comma 4 dell'articolo 47 della L. R. 43/1988 e' cosi' sostituito:
"4. La Regione garantisce, a norma dell'articolo 4 dello Statuto regionale, la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle proprie scelte in materia di assistenziale sociale, assicurando in particolare la consultazione dei soggetti di cui all'articolo 14 iscritti nel registro regionale".
9. Il comma 5 dell'articolo 47 della L. R. 43/1988 e' cosi' sostituito:
"5. Sulla base del piano socio-assistenziale regionale, i comuni singoli o associati predispongono il rispettivo piano articolato tenuto conto degli ambiti territoriali corrispondenti, promuovono il concorso delle IPAB, garantendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 15".
10. La lettera c) comma 3 dell'articolo 53 della L. R. 43/1988 e' cosi' sostituita:
"c) i soggetti non istituzionali di cui all'articolo 15 e le organizzazioni di volontariato che si convenzionano, rispettivamente a norma dell'articolo 20 della legge regionale sul volontariato, per la utilizzazione delle loro strutture socio-assistenziale oggetto dei contributi stessi, con i comuni o le associazioni dei comuni territoriali competenti".
11. Il comma 1 dell'articolo 11 della L. R. 9 dicembre 1987, n. 38, e' cosi' sostituito:
"1. Le unita' sanitarie locali per realizzare le finalita' di cui alla presente legge si avvalgono della collaborazione e dell'aiuto de)le famiglie del diabetici e delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale sul volontariato".
Art.
14 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

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