REGIONE MARCHE
LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 48
Disciplina del volontariato
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 29 del 13
aprile 1995)
Art. 1
Finalita'
1. La Regione riconosce, sulla base del principio della legge - quadro
11 agosto 1991, n. 266, il valore e la funzione
sociale delle attivita' delle organizzazioni di volontariato, quali espressione
di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle
finalita' di carattere sociale, civile e culturale.
2. In applicazione dell' articolo 1, comma
2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per finalita' di carattere sociale,
civile e culturale si intendono quelle relative a:
- a) tutela del diritto alla salute;
- b) superamento dell'emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione
di situazioni di bisogno economico e sociale;
- c) miglioramento della qualita' della vita;
- d) promozione dei diritti della persona;
- e) recupero, protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio
e della natura;
- f) tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed
artistico nonche' promozione e sviluppo delle attivita' connesse.
3. La presente legge, in attuazione della legge 11 agosto 1991, n.
266, disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni
di volontariato.
Art. 2
Interventi della Regione
1. La giunta regionale, in relazione alle finalita' della presente
legge:
- a) promuove, favorisce e disciplina i rapporti con gli enti locali
e con le organizzazioni di volontariato per attivita' di intesa, di incentivazione,
di studio e di valutazione circa gli interventi della presente legge;
- b) sostiene iniziative e campagne volte all'informazione e alla promozione
delle finalita' della presente legge;
- c) favorisce la qualificazione e formazione delle organizzazioni di
volontariato, nonche' la realizzazione di servizi innovativi e sperimentazioni
particolarmente significative da parte delle stesse nel territorio regionale;
- d) promuove annualmente apposite conferenze cui partecipano le organizzazioni
di volontariato per esaminare l'andamento dell'attivita' e formulare proposte
interessanti i campi di intervento delle organizzazioni stesse;
- e) attua, in collaborazione con gli enti locali, iniziative di promozione,
studio e informazione sul fenomeno del volontariato.
Art. 3
Registro regionale delle organizzazione di volontariato
l. E' istituto presso la giunta regionale il registro regionale generale
delle organizzazioni di volontariato. Esso puo' essere funzionalmente articolato
in sezioni, con deliberazione della giunta regionale.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di
volontariato con sede legale nella regione Marche, possono presentare al
presidente della giunta regionale domanda d'iscrizione nel registro di
cui al comma l.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni
di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo
3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che alleghino alla richiesta
copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il dirigente
del servizio competente, previa verifica dell'esistenza delle condizioni
prescritte, dispone l'iscrizione nel registro ovvero il diniego dell'iscrizione
stessa con provvedimento motivato.
5. Nel caso in cui dalle risultanze delle visite di controllo, di cui
all'articolo 4, risultino disfunzioni, inadempienze o irregolarita', il
dirigente del servizio competente, sentito l'osservatorio regionale di
cui all'articolo 8 della presente legge, dispone la cancellazione dell'organizzazione
di volontariato dal registro regionale generale.
6. Contro il diniego d'iscrizione e contro la cancellazione dal registro
e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 6,
comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
7. Il dirigente del servizio competente cura, entro il 31 dicembre
di ogni anno, la pubblicazione, nel bollettino ufficiale della Regione,
del registro regionale debitamente aggiornato.
Art. 4
Controlli
1. In attuazione dell'articolo 6, comma
4 e dell'articolo 10, comma 2, lettera d)
della legge 11 agosto 1991, n. 266, la giunta regionale esercita funzioni
di verifica sul funzionamento e sulle attivita' svolte dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro regionale generale, anche se non
convenzionate. L'attivita' di controllo si esercita attraverso verifiche,
visite ordinarie di frequenza annuale e visite straordinarie possibili
in qualsiasi momento.
2. Il controllo ha lo scopo di verificare la conformita' dell'attivita'
svolta dall'organizzazione di volontariato alle prescrizioni legislative
e, in particolare, l'effettiva e corretta erogazione del servizio e la
marginalita' delle attivita' commerciali e produttive eventualmente svolte.
3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o piu' requisiti essenziali
per l'iscrizione al registro di cui articolo 3, ovvero gravi disfunzioni
nello svolgimento delle attivita' di propria competenza, il dirigente del
servizio competente, sentito l'osservatorio regionale sul volontariato,
puo' disporre, con provvedimento motivato, la cancellazione dal registro
e la revoca delle erogazioni economiche concesse a qualsiasi titolo ai
sensi della presente legge.
Art. 5
Modalita' per lo svolgimento delle prestazioni
all'interno di strutture pubbliche e di strutture convenzionate
con la Regione
1. In attuazione dell'articolo 3, comma
5 e dell'articolo 10, comma 2, lettera a)
della legge 11 agosto l991, n. 266, le organizzazioni di volontariato possono
svolgere la propria attivita' nell'ambito di strutture pubbliche o con
queste convenzionate. 2. Le modalita' di accesso sono disciplinate attraverso
accordi diretti tra l'ente gestore della struttura e l'organizzazione di
volontariato. Tali accordi devono garantire:
- a) il rispetto da parte del volontario delle leggi e del regolamento
interni relativi alle attivita' della struttura;
- b) la riconoscibilita' del volontario e dell'organizzazione di appertenenza;
- c) il rispetto della liberta', della dignita' personale, dei diritti
e della riservatezza degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della
prestazione di volontariato.
Art. 6
Requisiti e criteri che danno titolo di priorita' nella
scelta delle organizzazioni di volontariato
per la stipulazione delle convenzioni
l. In attuazione dell'articolo 7 e dell'articolo
10, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 1991, n.266, gli enti
pubblici, singoli o associati, al fine di stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato, oltre a verificare il requisito dell'iscrizione
da almeno sei mesi nel registro regionale generale di cui all'articolo
3, debbono dare priorita' alle organizzazioni che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
- a) qualifica del personale volontario in relazione alle prestazioni
da erogare, con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione
professionale;
- b) continuita' di presenza dello stesso personale volontario tale da
garantire un adeguato svolgimento dell'attivita' in relazione alle finalita'
da perseguire;
- c) sede legale dell'organizzazione di volontariato nell'ambito del
territorio regionale.
Art. 7
Consulta regionale
l. In attuazione dell'articolo 10, comma
2, lettera b) della legge 11 agosto 1991, n. 266, e' istituita la consulta
regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. Alla consulta intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti,
o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
di cui all'articolo 3. Possono altresi' intervenire, senza diritto di voto,
i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato
non iscritte nel registro generale regionale.
3. La consulta elegge al suo interno il presidente ogni volta che si
riunisce. Lo stesso presidente provvede a convocare la riunione successiva.
La prima riunione della consulta e' convocata dal presidente della giunta
regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente
regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dal
presidente della giunta regionale.
5. La consulta si riunisce entro il primo quadrimestre di ciascun anno.
Essa ha il compito di:
- a) formulare proposte e valutazioni sugli indirrizzi generali delle
politich regionali relative al conseguimento delle finalita' definite all'articolo
2 e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni
pubbliche;
- b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori
in cui operano le organizzazioni di volontariato;
- c) fare osservazioni in merito all'attivita' svolta dall'osservatorio
regionale di cui all'articolo 8, nell'anno precedente;
- d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in
seno all'osservatorio regionale, tenuto conto dei settori d'intervento
piu' rappresentativi e della territorialita' provinciale;
- e) designare i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
in seno al comitato di gestione del fondo speciale di cui all'articolo
15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e del decreto attuativo del Ministero
del tesoro 21 novembre 1991, articolo 2, comma 2, la cui nomina e'
di spettanza della Regione.
6. I costi per l'organizzazione e lo svolgimento della consulta, per
la pubblicazione dei relativi atti e per il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate da parte dei partecipanti, sono a carico della
presidenza della giunta regionale.
Art. 8
Osservatorio regionale sul volontariato
l. E' istituto l'osservatorio regionale sul volontariato.
2. Detto osservatorio e' costituito con decreto del presidente della
giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ed e' composto:
- a) dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che
lo presiede;
- b) da un rappresentante dei comuni delle Marche, designato dall'Associazione
Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), sede regionale;
- c) da un rappresentante delle province delle Marche, designato dall'Unione
delle Province d'Italia (UPI), sede regionale;
- d) da nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte
nel registro di cui all'articolo 3, eletti dalla consulta regionale di
cui all'articolo 7.
- e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale, designato dalle stesse.
3. L'osservatorio regionale sul volontariato e' integrato, di volta
in volta, con gli assessori regionali competenti nei vari settori d'intervento,
i quali partecipano senza diritto di voto.
4. Le funzioni di segretario dell'osservatorio regionale sono svolte
da un dipendente regionale, di qualifica funzionale non inferiore all'ottava,
designato dal presidente della giunta regionale.
5. I componenti dell'osservatorio regionale cessano dall'incarico al
momento del rinnovo del consiglio regionale.
6. Ai membri dell'osservatorio regionale esterni all'amministrazione
regionale spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
per partecipare alle sedute.
7. L'osservatorio regionale si riunisce, su convocazione del suo presidente,
almeno quattro volte l'anno. Esso puo' essere altresi' convocato, in via
straordinaria, su richiesta motivata, da uno degli assessori regionali
competenti nei settori d'intervento o da almeno sei organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro regionale o da almeno sei membri dell'osservatorio
regionale stesso.
8. L'osservatorio regionale ha i seguenti compiti:
- a) avanzare alla giunta regionale ed al consiglio regionale proposte
di intervento nelle materie che interessano le attivita' delle organizzazioni
di volontariato;
- b) esprimere parere sulle richieste di cancellazione delle organizzazioni
di volontariato dal registro regionale di cui all'articolo 3;
- c) assumere iniziative alla diffusione delle conoscenze delle attivita'
svolte dalle organizzazioni di volontariato;
- d) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle
organizzazioni di volontariato;
- e) esprimere pareri su progetti anche sperimentali elaborati, pure
in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro regionale per favorire l'applicazione di metodologie
di intervento avanzate;
- f) esaminare le caratteristiche e valutare l'andamento delle convenzioni
di cui all'art 7 della legge 11 agosto 1991,
n. 266;
- g) esprimere parere sul riparto dei fondi di cui all'articolo
10;
- h) seguire l'attuazione della presente legge e redigere in proposito
un rapporto annuale da inviare alla giunta regionale ed al consiglio regionale.
9. I pareri richiesti all'osservatorio regionale devono essere espressi
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Scaduto inutilmente
tale termine, si prescinde dal parere.
10. L'osservatorio regionale invia annualmente al presidente della
giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta.
1l. I costi necessari per lo svolgimento e per l'organizzazione dell'osservatorio,
per la pubblicazione dei relativi atti e per il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate da parte dei partecipanti sono a carico della presidenza
della giunta regionale.
Art. 9
Formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale
volontario
l. Allo scopo di rendere piu' agevole il conseguimento delle finalita'
di cui alla presente legge, la Regione organizza e promuove corsi di formazione,
qualificazione ed aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento
delle organizzazioni di volontariato.
2. Le organizzazioni di volontariato che intendono gestire direttamente
i corsi di corsi di cui al comma 1 devono presentare alla presidenza della
giunta regionale specifica domanda con allegato progetto per lo svolgimento
dei corsi.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono aperti agli aderenti alle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3.
Art. 10
Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato
1. Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio,
la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate
attivita' o progetti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale di cui all'articolo 3.
2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le organizzazioni
di volontariato devono presentare domanda alla giunta regionale con allegato
il progetto che si vuole realizzare o la documentazione delle attivita'
che intendono svolgere, entro il 31 marzo di ogni anno; per il primo anno
di esercizio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
3. Il dirigente del servizio competente, sulla base delle domande presentate
e della documentazione pervenuta, provvede, al riparto dei fondi, sentito
l'osservatorio regionale sul volontariato. L'erogazione dei contributi
per le iniziative ammesse al finanziamento avviene secondo le modalita'
stabilite dalla giunta regionale.
4. I contributi ricevuti entrano a far parte del bilancio dell'organizzazione
di volontariato.
Art. 1 l
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge
e' autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 300 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entita' della spesa sara' stabilita con
le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si
provvede:
- a) per l'anno 1995 mediante riduzione degli stanziamenti di competenze
e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1995, all'uopo utilizzando
l'apposito accantonamento di cui alla partita 13 elenco 1;
- b) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte del fondo
comune assegnato alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281 e successione modifiche ed integrazioni.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui comma 1
sono scritte per l'anno 1995 a carico del capitolo che la giunta regionale
e' autorizzata a istituire nel bilancio del detto anno con la seguente
denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
"Contributi per incentivare le attivita' di volontariato nel campo
sociale", lire 300 milioni.
5. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del
bilancio 1995 sono ridotti di lire 300 milioni.
Art. 12
Norme transitorie
l. In sede di prima attuazione della presente legge si intendono iscritte
ad ogni effetto nel registro di cui all'articolo 3, le organizzazioni di
volontariato gia' iscritte nel registro provvisorio istituito con deliberazione
della giunta regionale de12 marzo 1992, n. 569.
2. Restano ferme le convenzioni in atto fra le organizzazioni di volontariato
e gli enti locali e le unita' sanitarie locali.
3. Restano salve le disposizioni regionali in vigore concernenti la
partecipazione dell'organizzazione di volontariato alle attivita' di cooperazione
internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse
con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge
15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni
di volontariato convenzionate con lo Stato, la Regione, gli enti locali
e gli altri enti pubblici devono provvedere ad iscriversi nel registro
regionale generale.
5. Qualora entro tale termine non si sia provveduto all'iscrizione,
tutte le convenzioni si intendono risolte di diritto.
Art. 13
Norme finali
1. La L. R. 13 dicembre 1982, n. 45, e' abrogata.
2. Gli articoli 16 e 17 ed i commi 3 e 4 dell'articolo 20 della L.
R. 5 novembre 1988, n. 43, sono abrogati.
3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della L. R. 43/1988 e'
cosi' sostituita:
"g) cura la tenuta del registro dei soggetti privati di cui all'articolo
18 e del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge regionale sul volontariato".
4. Il comma 1 dell'articolo 18 della L. R. 43/1988 e' cosi' sostituito:
"1. I soggetti di cui all'articolo 14 a rilevanza regionale sono
altresi' iscritti, a richiesta, in appositi registri regionali".
5. Il comma 1 dell'articolo 19 della L. R. 43/l988 e' cosi' sostituito:
"1. I soggetti di cui all'articolo 15, iscritti negli appositi
registri locali, sono informati e consultati sui programmi e sugli atti
di maggior rilievo inerenti l'attivita' assistenziale locale; tali soggetti
hanno altresi' titolo: a) alla partecipazione ai corsi di formazione e
aggiornamento svolti e promossi dalla promossi dalla Regione; b) a proporre
programmi e iniziative locali in materia assistenziale; c) a richiedere
il convenzionamento di cui all'articolo 20".
6. Il comma 1 dell'articolo 20 della L. R. 43/1988 e' cosi' sostituito:
"1. I comuni singoli o associati possono stipulare, ai fini della
realizzazione degli interventi e dei servizi di assistenza sociale, convenzioni
con le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche' con
i soggetti privati di cui all'articolo 15 e con le organizzazioni di volontariato
di cui al registro istituito dalla legge regionale sul volontariato".
7. Il comma 5 dell'articolo 31 della L. R. 43/l988 e' cosi' sostituito:
"5. I comuni singoli o associati, attraverso opportune intese
anche a carattere convenzionale con i servizi scolastici, educativi, ricreativi
e del tempo libero e con le associazioni del volontariato disponibili e
iscritte nel registro istituito dalla legge regionale sul volontariato,
assicurano la presenza di personale educativo e/o di animazione idoneo,
opportunamente preparato, messo a disposizione secondo un programma di
attivita' ludico-espressive con essi concordato".
8. Il comma 4 dell'articolo 47 della L. R. 43/1988 e' cosi' sostituito:
"4. La Regione garantisce, a norma dell'articolo 4 dello Statuto
regionale, la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle proprie
scelte in materia di assistenziale sociale, assicurando in particolare
la consultazione dei soggetti di cui all'articolo 14 iscritti nel registro
regionale".
9. Il comma 5 dell'articolo 47 della L. R. 43/1988 e' cosi' sostituito:
"5. Sulla base del piano socio-assistenziale regionale, i comuni
singoli o associati predispongono il rispettivo piano articolato tenuto
conto degli ambiti territoriali corrispondenti, promuovono il concorso
delle IPAB, garantendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo
15".
10. La lettera c) comma 3 dell'articolo 53 della L. R. 43/1988 e' cosi'
sostituita:
"c) i soggetti non istituzionali di cui all'articolo 15 e le organizzazioni
di volontariato che si convenzionano, rispettivamente a norma dell'articolo
20 della legge regionale sul volontariato, per la utilizzazione delle loro
strutture socio-assistenziale oggetto dei contributi stessi, con i comuni
o le associazioni dei comuni territoriali competenti".
11. Il comma 1 dell'articolo 11 della L. R. 9 dicembre 1987, n. 38,
e' cosi' sostituito:
"1. Le unita' sanitarie locali per realizzare le finalita' di
cui alla presente legge si avvalgono della collaborazione e dell'aiuto
de)le famiglie del diabetici e delle associazioni di volontariato nelle
forme e nei limiti previsti dalla legge regionale sul volontariato".
Art.
14 Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della
Regione.
GAETANO RECCHI
torna alla Pagina Centrale
HOMEPAGE