REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1993, n. 40.

Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 31 agosto l993)


IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalita'e oggetto

1. La regione Veneto riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attivita'di volontariato come espressione di partecipazione solidarieta', e pluralismo ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalita' particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarieta' civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualita' e per contrastare l'emarginazione.

2. La giunta regionale, attraverso gli strumenti di programmazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attivita' da valorizzare anche con incentivi di ordine economico.

3. La presente legge stabilisce i principi e i criteri per la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e per la disciplina dei rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni medesime.

Art. 2
Attivita' di volontariato

1. Ai fini della presente legge si considera attivita' di volontariato quella svolta per soli fini di solidarieta' e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti. Tale attivita' deve essere prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari associati in organizzazioni liberamente costituite, mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunita'.

2. Restano escluse le attivita' che, pur avendo fini di solidarieta', non consistono nell'erogazione di servizi ne' nello svolgimento di prestazioni materiali o morali.

3. La giunta regionale, avvalendosi anche degli uffici del comune territorialmente competente, vigila sull'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato effettuata dalle organizzazioni iscritte al registro regionale. Il sindaco interessato comunica al presidente della giunta regionale i risultati degli accertamenti con cadenza almeno triennale, sulla scorta delle modalita' fissate dalla giunta regionale.

Art. 3.
Organizzazioni di volontariato

1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 le organizzazioni di volontariato devono costituirsi secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attivita' da esse svolta e non per l'esercizio di attivita'di solidarieta'.

Art. 4
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

l. E' istituito, presso la giunta regionale, il registro delle organizzazioni di volontariato che puo' essere articolato in sezioni con deliberazione della giunta medesima.

2. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le domande di iscrizione sono presentate al presidente della giunta regionale corredate da:

a) atto costituitivo e statuto o accordi degli aderenti;
b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui e' conferita la rappresentanza legale.

3. La giunta regionale, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria esperita dal dipartimento per i servizi sociali provvede all'iscrizione dell'organizzazione al registro dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.

4. Il termine di cui al comma 3 e' sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

5. I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

6. La giunta regionale, anche per il tramite del comune territorialmente competente, verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato.

7. La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata al presidente della giunta regionale dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal sindaco del comune competente per territorio. La cancellazione e' disposta con deliberazione della giunta regionale.

8. La giunta regionale comunica alle organizzazioni di volontariato, motivandolo, anche ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il diniego dell'iscrizione e la cancellazione dal registro regionale dandone altresi' comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.

9. A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e 5 e' accompagnata dalla relazione degli interventi programmati con la specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati. Le organizzazioni di volontariato gia'operanti presentano inoltre una relazione sulle attivita' svolte.

10. Nel registro regionale, di cui al comma 1, sono di diritto iscritte le organizzazioni di volontariato gia' ricomprese nel registro delle associazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 la cui disciplina e' stata adeguata ai principi e criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 con deliberazione della giunta regionale n. 4406 del 28 luglio 1992, esecutiva.

Art. 5.
Osservatorio regionale sul volontariato

l. E' istituito l'osservatorio regionale sul volontariato.

2. L'osservatorio e' composto:

a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore suo delegato che lo presiede;
b) da un rappresentante delle province, designato dall'unione regionale delle province del Veneto;
c) da tre rappresentanti dei comuni designati dalla sezione regionale dell'ANCI di cui uno in rappresentanza dei territori montani;
d) da un rappresentante delle ULSS delle Veneto, designato dalla giunta regionale;
e) da dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'art. 7;
f) da tre rappresentanti di enti o istituzioni che promuovono attivita' o cultura di volontariato nominati dalla giunta regionale.

3. Il vicepresidente dell'osservatorio e' eletto nella prima riunione tra i suoi componenti.

4. In relazione alle materie trattate, il presidente dell'osservatorio puo' invitare esperti che partecipano alle sedute senza diritto di voto.

5. L'osservatorio regionale sul volontariato e' organo consultivo della giunta regionale in materia regionale in materia di volontariato e, su richiesta della medesima, provvede a:

a) esprimere pareri sui disegni di legge e sui piani e programmi che interessano i settori d'intervento delle organizzazioni di volontariato di competenza regionale;
b) esprimere parere sulla tenuta e sulla gestione del registro regionale di cui all'art. 4;
c) esprimere parere sull'istituzione dei centri di servizio regionale di cui all'art. 14;
d) esprimere parere su progetti elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.

6. L'osservatorio regionale sul volontariato inoltre:

a) avanza proposte alla giunta regionale sulle materie oggetto delle attivita' delle organizzazioni di volontariato;
b) propone iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario per la prestazione di servizi;
c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato anche tramite proposte di ricerche e studi.
d) promuove la diffusione delle attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni e la pubblicazioni del rapporto regionale sull'andamento del volontariato nella regione.
Art. 6
Funzionamento dell'osservatorio regionale sul volontariato

l. All'inizio di ogni legislatura la giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione dell'osservatorio regionale sul volontariato che si riunisce su convoncazione del presidente della giunta medesima, o suo delegato, oppure, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni richieste, per la costituzione dell'organo, sono sufficienti almeno i due terzi dei componenti.

2. Per la validita' del riunioni dell'osservatorio e' necessaria la presenza di almeno la meta' dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parita', decide il voto del presidente.

3. La partecipazione alle riunioni e' gratuita ed e' ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.

4. L'osservatorio previsto dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46, e' sostituito dal nuovo osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 5. La giunta regionale provvede alla sua attivazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7
Conferenza regionale del volontariato

l. E' istituita la conferenza regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.

2. La conferenza e' formata da:

a) i responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre province;
b) un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate in coordinamento.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura, le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 comunicano al presidente della giunta regionale i nominativi dei propri rappresentanti da nominare nella conferenza.

4. La conferenza e' convocata nella sua prima seduta dal presidente della giunta e successivamente dal presidente della conferenza medesima oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

5. La conferenza nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti al presidente e delibera il proprio regolamento.

6. La conferenza designa i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato all'interno dell'osservatorio con le modalita' previste dalla giunta regionale.

Art. 8.
Convenzione

1. Le attivita' di volontariato, prestate all'interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici, sono rese in regime di convenzione e solo dalle organizzazioni iscritte, da almeno sei mesi, al registro di cui all'art. 4.

2. Le convenzioni in atto stipulate dalle organizzazioni di volontariato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate entro un anno, ai principi e criteri nella medesima contenuti.

Art. 9
Contenuti della convenzione

1. La convenzione deve contenere fra l'altro, i seguenti elementi essenziali:

a) la descrizione dell'attivita' oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalita' di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di settore;
b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attivita';
c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalita' della sua risoluzione;
d) l'entita'delle prestazioni del personale volontariato necessario allo svolgimento dell'attivita' in modo continuativo;
e) l'entita'del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate dai volontari e ammissibili ai sensi delle presente legge e della legge legge 11 agosto 1991, n. 266;
f) impegno e modalita'per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
g) le forme e le modalita'di verifica e di controllo qualitativo delle prestazioni;
h) le modalita' di rendicontazione delle spese e di corresponsione dei rimborsi;
i) l'obbligo di presentare una redazione sull'attivita' svolta, all'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, sia periodicamente che a richiesta dell'ente medesimo;
l) l'obbligo della copertura assicurativa, con spesa a carico dell'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, per responsabilita' civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita';
m) l'entita'e la qualita'delle prestazioni specializzate eventualmente fornite da terzi e a questi retribuite nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 3;
n) l'obbligo del rispetto della dignita'e dei diritti degli utenti e le sanzioni per le eventuali inadempienze.

2. La convenzione deve riservare alla giunta regionale un potere di vigilanza generale, da espletarsi anche per il tramite dell'ente locale competente per territorio, per la verifica delle prestazioni e per il controllo della loro qualita' con possibilita' di dichiarare la risoluzione del rapporto convenzionato quando sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneita' dell'organizzzazione di volontariato ai sensi della presente legge.

Art. 10.
Criteri di priorita' per le convenzioni

1. La giunta regionale, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nel territorio regionale, individuano nell'ambito dei seguenti criteri le priorita'nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula delle convenzioni:

a) attivita' di volontariato e' rivolta al conseguimento di particolari obiettivi individuati con carattere di priorita' dagli atti di programmazione regionale o che a questi risultano particolarmente correlati:
b) attivita' che si propone obiettivi per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali;
c) attivita' e servizi assunti integralmente in proprio in assenza di servizio pubblico;
d) attivita' e servizi integrativi o supporto a servizi pubblici;
e) espletamento dell'attivita' con sistemi e modalita' innovativi che garantiscano comunque il concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi;
f) sede dell'organizzazione e presenza operativa nel territorio di svolgimento dell'attivita';
g) esperienza maturata dai volontari nell'attivita' oggetto di convenzione;
h) livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e professionale del personale volontario impegnato nell'attivita', anche con riferimento a parametri prioritariamente fissati da vigenti disposizioni e a titoli di specializzazione posseduti;
i) partecipazione a corsi e a sistemi di formazione e aggiornamento professionale dei volontari negli specifici settori d'intervento.
Art. 11.
Formazione e aggiornamento dei volontari

1. La giunta regionale nell'ambito del programma triennale di formazione professionale, sulla base di proposte avanzate dagli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti e fondazioni, con esperienza in ambito almeno regionale nelle attivita 'di organizzazione, formazione e promozione culturale sul volontariato, nonche' sulla base delle proposte dell'osservatorio regionale sul volontariato, e' autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario, predisponendo, a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni tecniche utili all'esercizio dell'attivita' di volontariato.

2. Il personale volontariato delle organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all'art. 4, puo' partecipare gratuitamente ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione per i propri dipendenti. Tale partecipazione e' limitata ad una percentuale stabilita dalla giunta regionale in ragione al numero dei posti del corso e tenuto conto del settore dell'attivita' d'intervento del volontario.

Art. 12.
Contributi alle attivita' di volontariato

1. L'iscrizione al registro regionale e' condizione necessaria per poter fruire dei contributi eventualmente concessi da qualsiasi ente pubblico operante nel territorio regionale.

2. La giunta regionale, gli enti locali e le istituzioni pubbliche operanti nel territorio regionale possono erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esclusivamente allo scopo di sostenere specifiche e documentate attivita' o progetti, tenuto conto delle determinazioni programmatiche regionali risultati dai piani di settore.

3. I contributi previsti dalla legge possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali, purche' questi ultimi siano concessi per attivita' non previste dalla presente legge.

4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa possono ricevere contributi dalla Regione o da altri enti pubblici, purche' l'importo risultante complessivamente non superi l'80 per cento della spesa dell'iniziativa.

5. Non sono consentite forme di contribuzione alle prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario.

Art. 13.
Domande ed erogazione dei contributi regionali

l. Le domande, rivolte ad ottenere contributi regionali in materia di volontariato, vanno presentate al presidente della giunta regionale.

2. La giunta regionale provvede, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con propria deliberazione i criteri e le modalita'per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi regionali.

Art. 14.
Centri di servizio regionali e comitato di gestione del fondo speciale regionale

1.I centri di servizio per il volontariato disciplinati dalle norme previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione.

2. La giunta regionale nomina il proprio rappresentante e i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato quali componenti del comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui al decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1991.

Art. 15.
Osservanza obblighi di legge

1. Le organizzazioni di volontariato sono tenute all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 in particolare della formazione del bilancio annuale e dell'assicurazione degli aderenti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di legge di cui al comma 1 comporta la sospensione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti per le organizzazioni di volontariato.

3. La cancellazione dal registro o la mancata conferma dell'iscrizione comportano la cessazione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla legge.

4. L'indebito godimento dei benefici e delle agevolazioni di legge, sono perseguiti a termini dell'ordinamento giuridico.

5. La giunta regionale trasmette annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 16.
Norma finanziaria

l. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 iscritte al cap. 61420 "Interventi regionali per il volontariato operante in settori di competenza regionale" del bilancio pluriennale 1993-1995.

2. Per gli anni successivi si provvedera' con le leggi annuali di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 17.
Abrogazioni

1. La legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 "Interventi regionali per la valorizzazione e il coordinamento del volontariato" e' abrogata.

2. Nella legge regionale 22 ottobre 1982, n. 49 "Competenza e disciplina degli interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool", al comma 1 dell'art. 5, dopo le parole "volontariato singolo" sono abrogate le parole "o associato".

3. L'art. 22 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", e' abrogato.

4. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 "Piano, socio-sanitario regionale 1989-1991", e' abrogato.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 agosto 1993

PUPILLO


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