Norme per la promozione del volontariato
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 31 del
20 luglio 1993)
1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce l' importanza del volontariato quale espressione di partecipazione, pluralismo, solidariet�; promuove le condizioni che ne agevolino lo sviluppo, salvaguardandone I'autonomia, per il conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile e culturale.
2. Le finalit� di carattere sociale, civile e culturale di cui al precedente comma vengono individuate nelle seguenti:
a) le finalit� di carattere sociale, sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;
b) le finalit� di carattere civile sono quelle relative al miglioramento della qualita della vita, alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e a2la valorizzazione dell'ambiente nonche' alla protezione del paesaggio e della natura;
c) le finalit� di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e alla valorizzazione della cultura, del patrimonio storico artistico e alla promozione e sviluppo della attivit� ad esso connesse.
1. Sono organizzazioni di volontariato quelle individuate dall'art. 3 della legge n. 266/91.
1.E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato in attuazione dell' art. 6 della legge n. 266/91.
2. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato consente alle organizzazioni registrate di partecipare alle attivit� di promozione dei settori di appartenenza in collaborazione con gli Enti pubblici, con l'accesso ai contributi pubblici e la stipula di convenzioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 4.
3. Le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 266/91, che intendono essere iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, devono presentare la domanda al Presidente della Giunta corredata da:
a) accordo degli aderenti, atto costitutivo o statuto dell'associazione;
b) indicazione dei settori di attivit�;
c) nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative;
d) numero degli aderenti e loro livello di qualificazione;
e) elenco del personale subordinato e autonomo del quale si avvale l'organizzazione;
f) elenco delle strutture, mezzi e strutture della organizzazione;
g) relazione degii interventi gi� attuati e programma di quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di intervento e la qualificazione dei volontari impiegati;
h) la domanda deve indicare i settori di attivit� per i quali intendono ottenere I'iscrizione e, per le associazioni che hanno gi� stipulato convenzione gli estremi della polizza assicurativa stipulata a norma del decreto 14 febbraio 1992 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.
4. L'iscrizione al registro regionale del volontariato e' disposta con provvedimento della giunta regionale che decide entro 60 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda debitamente documentata. La eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola volta il decorso di tale termine.
5. Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui al comma 1, trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione copia del bilancio o in mancanza, del rendiconto nonche' una relazione sull'attivit� svolta e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al terzo comma, lettere a), b), c).
6. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, periodicamente aggiorna il registro e dispone con provvedimento motivato la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al quinto comma ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui al terzo comma.
7. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta l'immediata cancellazione dal registro. La cancellazione e disposta con deliberazione della Giunta Regionale.
8. Ai fini dell'applicazione del quinto comma dell'art. 6 della legge n. 266/91 la Giunta Regionale comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni dell' eventuale rifiuto dell'iscrizione e della cancellazione dal registro.
9. La tenuta del registro e I'attivit� istruttoria finalizzata alle iscrizioni, alle conferme e alle cancellazioni e' affidata alla Presidenza della Giunta.
10. La Regione pubblica all'inizio di ogni anno il registro aggiornato delle organizzazioni di volontariato sul bollettino ufficiale della Regione e ne invia copia all'osservatorio nazionale del volontariato.
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici singoli o associati, per la realizzazione di interventi e servizi, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale da almeno 6 mesi che dimostrino attitudine e capacita' operativa.
2. L'opera fornita dalle organizzazioni di volontariato riveste una funzione di promozione e innovazione sociale, civile e culturale e puo' essere integrativa ed aggiuntiva all'azione delia Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici e privati. Le convenzioni devono prevedere:
a) l'attivit� che e' oggetto di essa e le modalit� di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;
b) la durata del rapporto convenzionale che non puo' superare i due anni;
c) l'entit� delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attivit� in modo continuativo;
d) l'entita' del contributo assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate dagli associati;
e) l'impegno a svolgere con continuit� le prestazioni convenzionate;
f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo delle loro qualita';
g) le cause e le modalit� di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;
h) le modalit� di corresponsione dei contributi e di rendicontazione;
i) l'obbIigo di rifornire periodicamente alla Giunta Regionale, su richiesta della stessa, dati conoscitivi inerenti I'attivit� svolta;
l) l'obbligo alla copertura assicurativa per responsabilit� civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attivit�;
m) le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi e retribuite che non possono comunque rientrare tra quelle affidate in convenzione all' associazione di volontariato;
n) l'obbligo del rispetto della dignit� e dei diritti degli utenti.
3. La convenzione deve riservare all'Ente pubblico un potere di sorveglianza sulla permanenza delie condizioni di idoneit� dell'organizzazione, sotto il profilo delle persone e dei mezzi allo svolgimento dell'attivit�.
4. L'Ente pubblico dichiara la risoluzione della convenzione quando sia constatata I'inadempienza delle principali clausole contrattuali o l'inidoneit� dell'organizzazione ai sensi del terzo comma.
1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato destinatario delle convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici considerano requisiti e criteri di priorita' Ie loro attitudini e capacit� operative, desunte in particolare da:
a) qualit� e competenza delle attivit� e dei progetti;
b) capacit� professionale dei volontari impegnati rispetto al settore di appartenenza;
c) regolarita' e continuit� dimostrata nelle iniziative intraprese;
d) sede di operativit� nel territorio.
2. La scelta deve essere motivata con espresso riferimento ai criteri di priorit� indicati al comma 1.
1. Le attivit� di volontariato all' interno di strutture pubbliche e convenzionate con la Regione devono essere prestate da organizzazioni iscritte al registro di cui all'art. 4 e che non siano esclusivamente orientate a prestazioni verso gli associati.
2. Sono esclusi dal precedente primo comma i tirocini professionali realizzati presso le strutture pubbliche, non configurandosi come attivit� di volontariato.
3. Le prestazioni devono essere oggetto di convenzioni che possono essere stipulate direttamente dall' Ente pubblico titolare della struttura o dal soggetto giuridico titolare della struttura convenzionata con la Regione, nei limiti e nei termini previsti dal rapporto di convenzione.
4. Le convenzioni stabiliranno le modalit� di svolgimento delle attivit� tenendo conto dei criteri fissati nel precedente art. 4.
1. E' istituto l' osservatorio regionale sul volontariato al fine di favorire la promozione e lo sviluppo deIle attivit� delle organizzazioni nella Regione.
2. L'osservatorio regionale sul volontariato:
a) esprime pareri sui criteri generali per la tenuta e la gestione regionale;
b) avanza proposte alla Giunta e al Consiglio Regionale sulle materie che interessano le attivit� delle organizzazioni di volontariato;
c) provvede alla diffusione della conoscenza delle attivit� svolte dalle organizzazioni di volontariato;
d) promuove ricerche e studi;
e) fornisce ogni utile elemento per la promozione e ]o sviluppo del volontariato;
f) esprime pareri su progetti elaborari anche in collaborazione con gli Enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da proporre all'osservatorio nazionale a norma dell' art. 12 lettera (d) della legge n. 266/91;
g) promuove e sostiene iniziative di formazione e di aggiornamento del personale del personale volontario;
h) almeno ogni 3 anni l'osservatorio per il volontariato indice una conferenza regionale sul volontariato con tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
L'Osservatorio regionale sul volontariato e' istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso delia quale e' intervenuta la nomina e comunque fino all'insediamento del nuovo osservatorio.
3. Esso e' composto:
a) dal Presidente della Giunta Regionale o un Assessore delegato con funzioni di Presidente;
b) da un rappresentante dei comuni della Regione designato dall' ANCI regionale;
c) da un rappresentante delle Province designate dall'UPI regionale;
d) da sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designati dalle organizzazioni medesime, iscritte nel registro regionale, in un'assemblea convocata dal Presidente della Giunta Regionale entro 120 giorni dall'inizio della legislatura;
e) dai coordinatori dei Dipartimenti regionali interessati.
I Coordinatori possono essere rappresentati da altri dirigenti dello stesso Dipartimento a cio' espressamente delegati. In relazione alle materie trattate il Presidente dell'osservatorio puo' invitare altri dipendenti regionali, studiosi o tecnici. I compiti di segreteria sono svolti da personale del Dipartimento Sicurezza Sociale sotto la direzione di un dirigente, componente dell'osservatorio. L'osservatorio si dota di un regolamento interno.
1. Le organizzazioni di volontariato, anche in collaborazione con Regione, Enti locali ed altri Enti pubblici, possono predisporre progetti sperimentali per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. L'approvazione degli stessi spetta all'osservatorio nazionale per il volontariato, secondo quanto disposto dalla lettera d) del primo comma dell'art. 12 della legge n. 266/91.
La Regione promuove e contribuisce all'attivita' di formazione e di aggiornamento degli aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale.
1. La istituzione, la gestione e la utilizzazione del fondo speciale di cui all' art. 15 della legge n. 266 dell' 11 agosto 1991 saranno regolate dalle norme contenute nel decreto ministeriale di cui al terzo comma della citata disposizione legislativa. Le stesse norme disciplineranno la natura e i compiti dei centri di servizio
1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla legge regionale n.10 del 1985 devono chiedere conferma dell'iscrizione allegando la documentazione prevista dall'art. 3.
2. La Giunta Regionale decide nei successivi 30 giorni sull'iscrizione nel registro istituito dall'art. 3. Le organizzazioni le cui domande risultano accolte vengono iscritte con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro di cui alla legge regionale n. 10/85.
3. Trascorso il termine di cui al primo comma, la domanda eventualmente presentata viene considerata come domanda di nuova iscrizione.
4. Il Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge convoca la Prima Assemblea Regionale del volontariato, di cui al precedente art. 7, terzo comma, lettera d).
5. L'insediamento dell'osservatorio avviene entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
6. E' abrogata la legge regionale 22 marzo 1985, n. 10.
1. Alla spesa connessa agli adempimenti, di cui all'art. 7, quantificata L. 80.000.000, si far� fronte con le disposizionibilita' dell'apposito capitolo di bilancio 4100 che assume la denominazione "Fondo per l'attuazione della legge quadro sul volontariato e della relativa normativa regionale". Le leggi annuali di bilancio determineranno I'entit� del finanziamenti
La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.
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