REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 7 Giugno 1994, n. 22

Norme sulla valorizzazione dell'attivita' di volontariato
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 dell'8 giugno 1994)


IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Riconoscimento del volontariato

1. La Regione siciliana, nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge quadro sul volontariato", riconosce il valore e la funzione del volontariato come elemento di crescita della comunita' e quale espressione di pluralismo, di solidarieta', di impegno civile e di partecipazione alla vita ed allo sviluppo della societa'.

2. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo del volontariato, salvaguardandone le finalita' e l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 2.
Attivita' di volontariato

l. Ai fini della presente legge, si considera attivita' di volontariato quelle avente le caratteristiche ed i requisiti indicati all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 3.
Organizzazioni di volontariato

1. Ai fini della presente legge si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi costituiti ed operanti nel rispetto dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 4.
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti che prestano attivita' di volontariato come previsto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 5
Risorse economiche

1. Le risorsa economiche delle organizzazioni di volontariato sono quelle previste dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 6.
Istituzione del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato

1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali e' istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di seguito denominato registro generale.

2. Il registro generale e' articolato nelle seguenti sezioni:

a) solidarieta' sociale;
b) socio-sanitaria;
c) socio-culturale ed educativa;
d) ambientale;
e) promozione dei diritti civili e della persona.
Art. 7.
Iscrizione nel registro generale

1. Possono chiedere l'iscrizione nel registro generale le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale ed effettivamente in attivita'.

2. La domanda di iscrizione e' presentata dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato all'Assessore regionale per gli enti locali.

3. La domanda deve essere corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti da cui risulti, la conformita' dell'organizzazione di volontariato al dettato degli articoli 2 e 3 della legge 199 l, n. 266;
b) relazione sull'attivita' svolta nel territorio regionale dall'associazione di volontariato negli ultimi sei mesi e sull'attivita' che intende svolgere;
c) dichiarazione contenente l'indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono le altre cariche sociali;
d) dichiarazione contenente il numero e l'elenco dei soci e del volontari aderenti;
e) dichiarazione contenente l'entita' e la natura delle risorse disponibili;
f) dichiarazione contenente il numero e le mansioni espletate da eventuali operatori esterni di cui l'organizzazione di volontariato si avvale con contratto di lavoro subordinato od autonomo.

4. L'iscrizione nel registro generale e' subordinata esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

5. Le organizzazioni possono essere in piu' di una sezione del registro generale in dipendenza dei loro ambiti di attivita'.

6. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo 11, provvede all'iscrizione, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione all'organizzazione di volontariato richiedente ed al comune nel cui territorio l'organizzazione stessa ha sede.

7. Qualora l'Assessore regionale per gli enti locali non abbia provveduto all'iscrizione o rigettato la domanda entro il termine di cui al comma 6, la domanda s'intende accolta.

Art. 8.
Tenuta e revisione del registro generale

1. L'Assessorato regionale degli enti locali cura la tenuta e l'aggiornamento del registro generale provvede trimestralmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'elenco delle nuove iscrizioni e delle cancellazioni e, entro il 30 giugno di ogni anno alla pubblicazione delle organizzazioni di volontariato iscritte.

2. La cancellazione dal registro generale avviene su richiesta dell'organizzazione di volontariato interessato o d'ufficio, qualora vengano meno i requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali predispone verifiche periodiche.

3. L'Assessore regionale per gli enti locali invia ogni anno copia aggiornata del registro generale all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le organizzazioni iscritte nel registro generale sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5 con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti o delle modalita' di riscossione e sono, altresi', tenute a comunicare all'Assessorato regionale degli enti locali, entro il 30 aprile di ogni anno, i contributi ottenuti dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e dalle istituzioni pubbliche e private. L'Assessorato regionale degli enti locali provvede a diffidare le organizzazioni inadempienti e, in caso di mancata risposta entro quindici giorni dalla notifica, disporra' apposita visita ispettiva.

Art. 9.
Effetti dell'iscrizione nel registro generale

1. L'iscrizione nel registro generale e' condizione necessaria per:

a) potere accedere alla stipulazione di convenzioni con lo Stato, la Regione, gli enti locali ed altri enti pubblici e strutture pubbliche;
b) potere accedere a contributi dello Stato, della Regione, di enti locali o di istituzioni pubbliche;
c) fruire delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) godere, per il perseguimento degli scopi statutari dell'organizzazione, dei diritti di accesso, d'informazione e di partecipazione di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed alle leggi regionali 30 gennaio 1991, n. 7, e 30 aprile 1991, n. 10. A tal fine, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale hanno diritto di accedere alle strutture e servizi, pubblici o convenzionati con gli enti locali, operanti nel settore di attivita' di loro interesse, e di avanzare proposte per il miglioramento dei servizi. L'accesso e' disciplinato da accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato; in ordine alle modalita' di presenza dell'organizzazione stessa ed alle modalita' di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.

Art. 10
Convenzioni

1. La Regione, gli enti locali e gli enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione possono, nell'attuazione delle proprie finalita', stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale da almeno sei mesi, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici.

2. La convenzione, oltre alla specificazione delle presentazioni che saranno svolte dalle organizzazioni di volontariato, deve prevedere:

a) la durata del rapporto convenzionale;
b) il numero e l'elenco dei volontari, i titoli e le qualificazioni professionali degli stessi, nonche' del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento de servizio;
c) l'eventuale assegnazione in uso all'organizzazione di volontariato di attrezzature e di strutture;
d) le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti; le forme di verifica delle prestazioni e di controllo dalla loro qualita';
e) i rapporti finanziari fra l'ente responsabile del servizio pubblico e l'organizzazione di volontariato, che devono comprendere:
Art. 11
Osservatorio regionale sul volontariato

l. E' istituito, presso l'Assessorato regionale degli enti locali, Direzione affari sociali, l'Osservatorio regionale sul volontariato.

2. Esso ha funzioni di ricerca, promozione e verifica in ordine alla realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1 e svolge i seguenti compiti:

a) avanzare proposte alla Regione sulle materie che interessano le attivita' delle organizzazioni di volontariato;
b) esprimere parere sulle proposte di legge e sulle direttive che interessano le attivita' ed i progetti delle organizzazioni di volontariato;
c) esprimere parere sulle richieste di iscrizione o sulla cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro generale;
d) provvedere alla diffusione della conoscenza delle attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni;
e) promuovere ricerche e studi;
f) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
g) fissare i criteri generali per lo svolgimento dei corsi di preparazione al volontariato e di aggiornamento, predisposti dalle organizzazioni di volontariato, nel rispetto dell'autonomia della scelta dei contenuti e dell'autonomia didattica;
h) esprimere parere sulle domande di istituzione dei centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
i) studiare le caratteristiche e valutare l'andamento delle convenzioni;
l) promuovere con scadenza triennale la Conferenza regionale del volontariato;
m) definire i parametri atti a valutare l'attitudine e la capacita' operativa delle organizzazioni di volontariato nell'ambito delle attivita' oggetto di convenzione;
n) approvare i piani di intervento di cui all'articolo 13.

3. L'Osservatorio e' composto come segue:

a) dall'Assessore regionale per gli enti locali, presidente;
b) dal direttore regionale degli affari sociali, vicepresidente;
c) da nove "volontari" eletti, nel corso della Conferenza regionale su volontariato di cui all'articolo 12, dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale;
d) da esperti in numero pari al numero delle sezioni nelle quali e' articolo il registro generale, nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;
e) da un funzionario dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale degli enti locali, segretario.

4. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessorato regionale per gli enti locali. Esso ha durata triennale; i componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere confermati per una sola volta.

5. Tutti i componenti prestano la loro opera a titolo gratuito. Ad essi spetta il rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno secondo la normativa regionale vigente per i direttori regionali.

6. Nella prima applicazione della presente legge, i componenti di cui alla lettera c) del comma 3 vengono eletti dall'Assemblea regionale siciliana, con voto limitato ad uno, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tra i "volontari" appositamente designati dalle organizzazioni di volontariato, prescidendosi dall'iscrizione delle stesse al registro generale. All'uopo, la predette organizzazioni di volontariato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, depositano presso la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana la designazione dei "volontari" in numero non superiore a due nominativi per ciascuna organizzazione, lo statuto dell'organizzazione medesima, una relazione sull'attivita' svolta, nonche'‚ i curriculi dei nominativi designati. Detti curriculi devono indicare:

a) i dati anagrafici e la residenza dei designati;
b) il titolo di studio ed altri eventuali titoli significativi degli stessi;
c) la professione o l'occupazione abituale e l'elenco delle cariche pubbliche ricoperte attualmente o precedentemente;
d) l'attivita' svolta in seno alle organizzazioni di volontariato.

7. Trascorso il termine previsto dal comma 6, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana provvede direttimente alla scelta dei nove "volontari" tra i nominativi gia' in possesso dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti i presidenti dei gruppi parlamentari.

Art. 12.
Conferenza regionale del volontariato

1. E' istituita la Conferenza regionale del volontariato quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

2. La conferenza si riunisce ogni tre anni con il compito di:

a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalita' della presente legge e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;
b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;
c) fare osservazioni in merito all'attivita' svolta dall'Osservatorio regionale sul volontariato;
d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all'Osservatorio regionale sul volontariato.

3. Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, il legale rappresentante o il delegato delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro generale. Possono, altresi', intervenire, senza diritto di voto i legali rappresentanti o loro delegati delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro generale.

4. La conferenza e' presieduta dall'Assessore regionale per gli enti locali o da un suo delegato. Gli avvisi di convocazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Osservatorio di cui all'articolo 11.

Art. 13.
Piani di intervento

1. Le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro generale possono sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio regionale sul volontariato, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, piani di intervento nei settori di competenza, per attivita' che non abbiano carattere sostitutivo di quelle di competenza istituzionale.

2. I piani di intervento devono in ogni caso indicare le finalita' e le modalita', l'area territoriale di riferimento, i destinatari, le strutture, le attrezzature, le competenze ed i tempi necessari per lo svolgimento dell'attivita' e gli eventuali oneri derivanti da prestazioni richieste a terzi non volontari.

3. Particolare rilevanza l'Osservatorio attribuira' ai piani di intervento sperimentali che si avvalgono dell'applicazione di metodologie particolarmente avanzate e sperimentali e dell'integrazione con i piani di intervento degli enti locali e/o di altre organizzazioni del terzo sistema.

4. Il Presidente della Regione puo' avanzare richiesta di accesso al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per i piani di intervento rientranti tra i progetti cui il fondo per il volontariato e' destinato. 5. Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad inviare annualmente all'Osservatorio regionale sul volontariato una relazione analitica e documentata sull'attivita' svolta in base ai piani di intervento.

Art. 14.
Centri di servizio

1. Con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato, saranno determinati i criteri per l'istituzione dei centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in numero di tre, con sede nelle citta' di Palermo, Catania, e Messina, secondo le modalita' del decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 1991.

Art. 15.
Proposte delle organizzazioni di volontariato in materia di formazione e aggiornamento

1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, le organizzazioni di volontariato o gruppi di esse possono proporre all'Osservatorio iniziative di formazione ed aggiornamento anche per far fronte a nuove emergenze che richiedano l'acquisizione di specifiche competenze.

Art. 16.
Contributo alla spesa dei contratti di assicurazione

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale l'Assessore regionale per gli enti locali e' autorizzato a concedere un contributo fino all'80 per cento della spesa sostenuta per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 4.

Art. 17.
Cessione gratuita alle organizzazioni di volontariato di beni confiscali ai sensi della normativa antimafia

1. Gli enti locali possono concedere in uso gratuito alle organizzazioni di volontariato i beni loro assegnati confiscati in applicazione della normativa antimafia.

Art. 18.
Cessione gratuita alle organizzazione di volontariato di beni mobili fuori uso

1. Gli enti locali, L'Amministrazione regionale e tutte quelle sottoposte a tutela della Regione sono autorizzati a cedere gratuitamente alle organizzazioni di volontariato i beni mobili, gli arredi e le attrezzature dichiarati fuori uso.

2. L'Amministrazione regionale e gli enti locali possono mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti di legge, strutture e servizi logistici per lo svolgimento delle loro attivita'.

Art. 19.
Organi e forme di controllo

1. Nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale, anche se non convenzionate, viene effettuata, a cura dell'Assessore per gli enti locali, una visita di controllo ordinaria o straordinaria, almeno ogni due anni.

2. Le visite di controllo di cui al comma 1 non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente siano disposte da altre amministrazioni dello Stato competenti per materia.

3. Le visite di controllo avranno per oggetto:

a) la contabilita';
b) il perdurare dei requisiti per l'iscrizione al registro generale;
c) l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato;
d) il riscontro della marginalita' delle attivita' commerciali e produttive eventualmente svolte.

4. Le organizzazioni di volontariato controllate hanno l'obbligo di mettere a disposizione del funzionario tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire, altresi', i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

5. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo verbale. Il verbale e' stilato in tre originali datati e sottoscritti, oltre che dal funzionario, dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, il quale puo' farvi iscrivere le proprie osservazioni.

6. Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'organizzazione di volontariato controllata puo' presentare ulteriori osservazioni al destinatari del verbale.

7. Uno degli originali del verbale rimane presso l'organizzazione di volontariato; gli altri vengono trasmessi a cura del funzionario, uno all'Assessore regionale per gli enti locali e l'altro all'Osservatorio regionale sul volontariato.

8. Qualora si tratti di controllo tecnico, una copia del verbale verra' trasmessa all'organo o all'ente che ha disposto la visita tecnica.

Art. 20
Soppressione dell'albo delle associazioni di volontariato

1. Dalla data di istituzione del registro generale e' soppresso l'albo previsto dall'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14.

Art. 21.
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 22.
Norma finanziaria

1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso, cosi' ripartiti:

a) articolo 11: lire 100 milioni, Osservatorio regionale sul volontariato e conferenza regionale del volontariato;
b) articolo 16: lire 900 milioni.

2. All'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi si fara' fronte ai sensi della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 23.

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 1994. Assessore regionale per gli enti locali

MARTINO ORDILE


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