REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE 28 maggio 1992, n. 15
Disciplina del volontariato
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.
10 del l0 giugno l992)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO
IL VISTO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Liguria riconosce l'elevato valore sociale del volontariato
quale espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo e ne favorisce
lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia.
2. In particolare la Regione promuove, secondo le modalita' previste
dalle norme sulle procedure, della programmazione, l'apporto originale
delle organizzazioni di volontariato alla programmazione regionale nei
settori a carattere sociale, civile e culturale.
3. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono organizzazioni
di volontariato gli organismi aventi i requisiti richiesti dall'articolo
3 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
Art. 2.
Attivita' di volontariato
1. Per attivita' di volontariato si intende quella intrapresa e svolta
in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro anche indiretto,
tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte.
2. Nella prestazione del servizio l'organizzazione deve avvalersi in
modo determinante e prevalente dell'attivita' volontaria dei propri associati,
ai quali puo' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute nei limiti previamente stabiliti dall'organizzazione di appartenenza.
Art. 3.
Istituzione del registro regionale delle organizzazioni
di volontarieta'
1. E' istituito presso la Regione il registro delle organizzazioni
di volontariato, diviso nei seguenti settori:
- a) ambientale;
- b) culturale;
- c) educativo;
- d) della protezione civile;
- e) sanitario;
- f) della sicurezza sociale;
- g) sportivo e ricreativo;
- h) altri.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente, provvede all'iscrizione dell'organizzazione di volontariato
nel registro di cui al comma 1, su specifica richiesta della stessa corredata
dalla seguente documentazione:
- a) atto costitutivo o accordo degli aderenti;
- b) statuto o regolamento;
- c) bilancio o, in mancanza, rendiconto;
- e) nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative.
3. Sono iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato operanti
sul territorio regionale e aventi i requisiti di cui all'articolo
3 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
4. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui al
comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno copia del bilancio
o, in mancanza, del rendiconto nonche' una relazione sull'attivita' svolta
e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 2 lettera
a), b), e).
5. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente, entro il 31 dicembre di ogni anno aggiorna il registro e dispone
con provvedimento motivato la cancellazione delle organizzazioni che non
abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 4 ovvero per le quali
siano venuti a mancare i requisiti di cui al comma 2 e 3.
6. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale
sullo stato di applicazione della presente legge.
Art. 4.
Convenzioni
1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
di cui all'articolo 3 da almeno diciotto mesi.
2. Gli enti devono pubblicizzare la volonta' di stipulare convenzioni
secondo modalita' dagli stessi definite, e comunque dandone notizia all'Osservatorio
di cui all'articolo 6.
La scelta e' determinata sulla base dei seguenti criteri prioritari:
- a) attivita' svolta in forma regolare e continua nello specifico settore
e nel territorio sul quale e' previsto l'intervento;
- b) idoneita' dei livelli di prestazione e della qualificazione del
personale in rapporto al tipo di attivita' svolta;
- c) autonomia funzionale ed organizzativa.
3. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita'
oggetto della convenzione, il rispetto dei diritti e della dignita' degli
utenti.
4. Le convenzioni devono inoltre prevedere:
- a) la durata del rapporto;
- b) la tipologia delle prestazioni e il progetto dell'intervento;
- c) il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati
nello svolgimento delle attivita' indicando il personale retribuito;
- d) le modalita' di coordinamento tra il volontariato e il servizio
pubblico, nonche' le forme di verifica delle prestazioni ed il controllo
della loro qualita';
- e) la copertura assicurativa degli aderenti per danni arrecati a terzi
nello svolgimento dell'attivita', nonche' contro infortuni e malattie connessi
all'attivita' stessa;
- f) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalita'
di rendicontazione.
5. Le convenzioni regolano l'utilizzo di personale, strutture, attrezzature
e mezzi messi a disposizione dagli enti pubblici.
6. L'ente pubblico stipulante la convenzione ne trasmette copia alla
Regione.
Art. 5.
Accesso a strutture pubbliche
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo
3, per lo svolgimento della loro attivita', accedono alle strutture pubbliche,
previe le opportune intese.
Art. 6.
Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione
sul volontariato
l. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio
di promozione, informazione e documentazione sul volontariato di cui al
comma l.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta
propone al Consiglio regionale il regolamento dell'Osservatorio di cui
al comma l.
Art. 7.
Compiti dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione:
- a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato e alla
tenuta del registro di cui all'articolo 3;
- b) formula proposte operative in materia di volontariato;
- c) cura i rapporti con i servizi interessati al volontariato;
- d) promuovere e attua, direttamente o in collaborazione con gli enti
locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio
di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1991,
iniziative di studio e di ricerca, anche ai fini della promozione e dello
sviluppo dell'attivita' di volontariato;
- e) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze nazionali
ed internazionali sul volontariato;
- f) raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attivita'
del volontariato e sulle esperienze individuali;
- g) tiene copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di volontariato
ed enti pubblici, operanti sul territorio regionale;
- h) promuove ogni tre anni la conferenza regionale del volontariato.
Art. 8.
Commissione consultiva del volontariato
1. E' istituita nell'ambito dell'Osservatorio regionale di promozione,
informazione e documentazione la Commissione consultiva del volontariato
al fine di esprimere pareri obbligatori sui disegni di legge regionali
e sulle proposte di programmazione di cui all'articolo 1, comma 2, relativi
ai diversi settori di attivita' del volontariato.
2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 6, comma 2, disciplina
la composizione ed il funzionamento della Commissione consultiva, garantendo
la rappresentanza di ogni settore del volontariato previsto dalla presente
legge.
Art. 9.
Formazione ed aggiornamento dei volontari
l. I piani di formazione professionale disciplinano la partecipazione
dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale
ai corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale,
sentito l'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione
sul volontariato, tenuto conto delle iniziative assunte dai centri di servizio
di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1991.
Art. 10.
Progetti sperimentali
l. Al fine di promuovere l'applicazione di avanzate metodologie di
intervento, la Giunta regionale approvata progetti sperimentali proposti
dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 6 o dai centri di servizio
di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1991.
Art. 11.
Modifiche alla legge regionale 6 giugno l988 n. 21
1. L'articolo 21 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e' sostituito
dal seguente:
"Articolo 21 Registro delle organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte nel Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato, settore sicurezza sociale, di cui
all'articolo 3 della legge regionale "Disciplina del volontariato".
2. Nel testo della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 le parole "associazione
di volontariato" sono sostituite dalle parole "organizzazione
di volontariato" e la parola "albo" e' sostituita dalla
parola "registro".
Art. 12.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 10 si provvede mediante
riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di casa del Capitolo
9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992
ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del Capitolo
314 "Spese per il funzionamento e i progetti sperimentali dell'Osservatorio
regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato"
con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.
2.Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 13.
Norma transitoria
l. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di
cui all'articolo 4, comma 1 non si applica alle organizzazioni di volontariato
he gia' abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni
in corso devono essere adeguate a quanto previsto dall'articolo 4, comma
4. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla oservare come
legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addi' 28 maggio 1992
FERRERO
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