Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 suppl.
del 30 marzo l994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita' di volontario come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile e culturale.
2. La Regione Puglia individua, come ambiti prioritari in cui promuovere e sostenere le attivita' del volontario in quanto integrative e non sostituitive delle funzioni delle pubbliche istituzionali, i seguenti settori di intervento:
l. In attuazione della legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, e' istituito presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali il Registro generale delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale o articolazione locale autonoma nella Regione Puglia e che perseguono le finalita' di cui al precedente art. l.
2. L'iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato e loro aggregazioni, costituite da almeno un anno e che siano gia' operative, e' disposta su domanda, redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontarito e corredata della seguente documentazione:
3. L'elenco nominativo di cui alla lettera f) del precedente comma deve indicare, oltre alle generalita', anche la qualificazione professionale e l'attivita' svolta nell'ambito dell'organizzazione.
4. Nel corso dell'istruttoria delle domande, finalizzata all'accertamento dei requisiti previsti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, e in particolare dall'art. 3, puo' essere richiesta documentazione integrativa e/o possono essere effettuate verifiche dirette.
5. L'iscrizione e' disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza con decreto dell'Assessore regionale ai servizi sociali, da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il termine e' sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.
7. Non sono iscrivibili, in particolare, le istituzioni pubbliche, le cooperative, le organizzazioni che svolgono le loro attivita' prevalentemente a favore dei propri aderenti, le associazioni sportive, le associazioni Pro loco, le organizzazioni che svolgono attivita' produttive di rilevanza non marginale, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e di categoria, i patronati sociali, i circoli culturali e ricreativi.
8. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, formalizzati almeno con scrittura privata registrata, dall'assenza di fini di lucro nonche' di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettivita' e gratuita' delle cariche associative nonche'dalla gratuita' delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorieta' del bilancio e dalla democraticita' della struttura. L'atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti. In relazione alla peculiarita' dell'organizzazione e' consentita l'integrazione dell'organo esecutivo con un solo componente di nomina estern all'assemblea.
1. Perche' si possa verificare la permanenza dei requisiti e l'effettivo svolgimento delle attivita' di volontariato, le organizzazioni iscritte nel Registro di cui al precedente art. 2 trasmettono annualmente all'Assessorato regionale ai servizi sociali copia del bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla data della sua approvazione e, comunque, non oltre il 30 aprile di ogni anno e una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione: entro lo stesso termine trasmettono una relazione sulle attivita' svolte e danno comunicazione di ogni variazione della documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 2.
2. La cancellazione di un'organizzazione dal Registro e' disposta, con decreto dell'Assessore ai servizi sociali, per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione, ovvero per richiesta espressa dell'organizzazione interessata. La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui al precedente comma 1 costituisce accertamento della perdita dei requisiti.
3. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione al Registro generale e contro il provvedimento di cancellazione dallo stesso e' ammesso ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato viene pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
1. Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato all'interno delle strutture pubbliche sono regolate da convenzioni redatte ai sensi dell'art. 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Le stesse convenzioni disciplinano le modalita' di accesso, i rapporti con il personale della struttura, la ripartizione dei compiti e delle responsabilita' tra gli operatori pubblici ed i volontari, le modalita' di svolgimento delle attivita' di volontariato.
3. Gli enti pubblici, in ogni caso, non possono sopperire a carenze di organico ricorrendo al volontariato.
1. Nella scelta delle organizzazioni per la stipula delle convenzioni previste dall'art. 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, cosituiscono titoli di priorita':
2. Le convenzioni sono suddivise in due parti. Nella prima parte devono essere indicati:
La seconda parte deve contenere:
3. L'ente contraente e' tenuto ad effettuare controlli circa il rispetto dei termini della convenzione ed a verificare che gli interventi vengano realizzati nel rispetto della reale dignita' della persona senza discriminazioni di carattere etnico, politico e religioso.
4. Le convenzioni devono prevedere a carico degli enti pubblici adeguate forme di pagamento anche mediante anticipazioni sul rimborso delle spese, nonche' eventuali contributi e/o messa a disposizione di materiali, attrezzature e strutture riconosciute necessarie in relazione all'entita' e alla durata del rapporto convenzionato.
1. Nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro viene effettuata, a cura dell'Assessorato regionale ai servizi sociali, una visita di controllo almeno ogni due anni, anche avvalendosi degli Uffici e dei Servizi dei Comuni.
2. Le visite di controllo avranno per oggetto:
3. Le organizzazioni di volontariato hanno l'obbligo di mettere a disposizione del controllore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresi' i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
4. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo verbale. Il verbale e' stilato in tre originali datati e sottoscritti, oltre che dal controllore, dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, il quale puo' farvi iscrivere le proprie osservazioni.
5. Entro quindici giorni dalla data del verbale l'organizzazione di volontariato controllata puo' presentare ulteriori osservazioni.
6. Uno degli originali del verbale rimane presso l'organizzazione di volontariato; un altro e' trasmesso all'Osservatorio regionale del volontariato di cui al successivo art. 10.
7. Le visite di controllo non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente siano disposte da altre amministrazioni pubbliche competenti.
8. Al fine di consentire l'attivita' di controllo, tutte le organizzazioni di volontariato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, devono tenere appositi registri dei verbali di assemblea e di cassa.
9. Le amministrazioni comunali sono tenute ad informare l'Assessorato regionale ai servizi sociali su eventuali irregolarita', abusi o infrazioni da parte delle organizzazioni operanti nell'ambito del territorio di competenza.
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento di specifica attivita' dai proventi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Le organizzazioni di volontariato possono accettare dai privati beneficiari delle loro attivita' spontanee elargizioni, per le quali rilasciano ricevuta da trascrivere nei registri di cassa di cui al precedente art. 6, comma 8.
1. La Regione, su proposta dell'Osservatorio regionale di cui al successivo art. 10, organizza corsi per la formazione e l'aggiornamento dei volontari che svolgono la loro attivita' nell'ambito di organizzazioni iscritte al Registro di cui al precedente art. 2.
2. Ai volontari e' altresi' consentita la partecipazione ai corsi istituiti per la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori sociali, entro il numero di posti appositamente riservati.
1. E' istituita l'Assemblea regionale del volontariato cui hanno diritto di partecipare tutti i responsabili, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, con voto deliberativo. Alla stessa Assemblea possono partecipare le organizzazioni di volontariato non iscritte, con solo voto consultivo.
2. L'Assemblea e' convocata dall'Assessore ai servizi sociali. La prima convocazione e' effettuata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni due anni con il compito di effettuare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali, sui rapporti tra organizzazioni di volontariato e istituzioni e su tutto quanto attiene alla prevenzione ed alla rimozione dei fenomeni di emarginazione.
4. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente ogni volta che si riunisce.
5. L'Assemblea elegge i sette rappresentanti presso l'Osservatorio regionale.
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla designazione dei componenti da parte dell'Assemblea di cui al precedente art. 9, e' istituito l'Osservatorio regionale del volontariato presieduto dall'Assessore regionale ai servizi sociali o da un suo delegato e composto da:
2. Qualora tutte le designazioni non avvengano entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente della Giunta regionale, il Presidente stesso provvedera' comunque alla costituzione dell'Osservatorio con i componenti designati entro i termini, salvo successive integrazioni.
3. I componenti dell'Osservatorio regionale rimangono in carica per la durata della legislatura.
4. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi della Regione, si riunisce almeno ogni novanta giorni ed ha i seguenti compiti:
Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Osservatorio prende atto e tiene conto delle proposte e delle valutazioni espresse dall'Assemblea regionale del volontariato.
5. La partecipazione agli organi previsti dalla presente legge e' gratuita.
l. In sede di prima applicazione della presente legge 11 agosto 1991, n. 266 non si applica alle organizzazioni di volontariato che gia' abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
l. E' abrogata la 1. r. 24 maggio 1985, n. 44.
1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alla legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266.
1. Restano salve le iscrizioni effettuate nel Registro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 3481 del 22 giugno 1992, nonche' le domande presentate in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addi' 16 marzo l994
MARTELLOTTI
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