PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 1 luglio 1993, n. 11

Disciplina del volontariato
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 32 del 13 luglio l993)


IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, sostiene e valorizza la funzione sociale delle organizzazioni di volontariato liberamente costituite come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dalla presente legge.

2. L'attivita' di volontariato al di la' delle motivazioni etiche e morali che la ispirano, coopera con l'ente pubblico, contribuendo all'umanizzazione dei servizi erogati soprattutto nel settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e culturale, nonche' alla prevenzione e alla rimozione delle emarginazioni sociali, alla promozione e allo sviluppo delle attivita' sportive, ricreative e del tempo libero, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni. Tale attivita' costituisce espressione di genuinita' solidarieta' umana, di altruismo, di disponibilita' disinteressata in favore del singolo o della collettivita', anche ai sensi della cooperazione allo sviluppo secondo la legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, o come momento aggregante di socializzazione soprattutto nelle comunita' marginali.

Art. 2.
Attivita' di volontariato

l. Ai fini della presente legge, per attivita' di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarieta' umana e di promozione sociale.

2. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

3. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui esso fa parte.

4. A persone che si sono rese benemerite nel settore del volontariato, cosi' come definito dall'art. 1, possono essere concesse onorificenze dalla giunta provinciale le cui forme e modalita' saranno determinate con successivo regolamento alla presente legge.

Art. 3.
Organizzazioni di volontariato

l. E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attivita' di cui all'art. 2. che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticita' della struttura, l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative, nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro diritti ed obblighi. Devono altresi' essere stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' da esse svolta.

5. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della procedura di liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o similare settore secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice civile.

Art. 4.
Risorse economiche ed agevolazioni fiscali

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attivita' da:

a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi o sovvenzioni degli enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;
d) contributi o sovvenzioni di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsari derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali e comunque strumentali rispetto al reperimento delle risorse economiche indispensabili per assicurare il funzionamento delle attivita' di volontariato organizzate.

2. In favore delle organizzazioni di volontariato prive di personalita' giuridica che siano iscritte nel registro provinciale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per quanto concerne l'acquisto di beni immobili e di beni mobili registrati, nonche' per l'accettazione di donazioni e di lasciti testamentari con beneficio d'inventario.

5. In favore delle organizzazioni di volontariato si applicano, in quanto compatibili con le loro finalita', le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 5.
Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato

l. E' istituito il registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) assistenza sociale e sanitaria;
b) attivita' culturali, educative e di formazione;
c) attivita' sportive, ricreative e di tempo libero;
d) protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio.

2. Il registro provinciale e' tenuto dalla ripartizione provinciale presidenza e l'iscrizione in esso e' disposta dal presidente della giunta provinciale.

3. L'iscrizione in una o piu' sezioni del registro provinciale e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle apposite agevolazioni fiscali.

4. Hanno diritto all'iscrizione nel registro provinciale le organizzazioni di volontariato che perseguono in territorio provinciale le finalita' di cui all'art. 1, che abbiano. i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla domanda copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

5. Le organizzazioni iscritte nel registro provinciale sono tenute a presentare una relazione annuale sulle attivita' svolte ed a conservare la documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 4, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, fatto salvo l'anonimato, quando richiesto, e limitatamente alle offerte di privati.

6. Il Presidente della Giunta provinciale dispone d'ufficio, avvalendosi degli uffici provinciali e delle strutture di altre istituzioni pubbliche periferiche competenti in materia, la revisione periodica delle sezioni del registro provinciale al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte sulla base di criteri che saranno precisati con regolamento di esecuzione della presente legge.

7. Il Presidente della Giunta provinciale in caso di irregolarita' nella gestione delle attivita' di volontariato o del venir meno dei requisiti prescritti, sentito l'osservatorio provinciale di cui al successivo art. 8, dispone con provvedimento motivato la cancellazione dell'organizzazione di volontariato dalla corrispondente sezione del registro provinciale in cui e' iscritta.

8. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione dal registro provinciale e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla sua comunicazione alla giunta provinciale, la quale si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso. Avverso la decisione della Giunta provinciale l'organizzazione di volontariato puo' adire l'autorita' giudiziaria competente entro trenta giorni dalla sua comunicazione alle modalita' di cui all'art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

9. La Presidenza della Giunta provinciale e' tenuta ad inviare annualmente all'Osservatorio nazionale per il volontariato, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, copia aggiornata del registro di cui al presente articolo.

Art. 6.
Convenzioni

1. L'amministrazione provinciale, gli enti locali e gli altri enti pubblici responsabili della gestione di servizi nei territori provinciali nei settori di cui all'art. 5, comma 1, della presente legge, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nel registro provinciale che dimostrino adeguate risorse umane e capacita' operative.

2. La convenzione individua:

a) l'oggetto e la durata del rapporto convenzionale;
b) la dotazione e la qualificazione del personale volontario ed eventualmente di quello dipendente o autonomo utilizzo dall'organizzazione di volontariato stessa;
c) le modalita' per la messa a dispozione da parte dell'ente responsabile dei servizi del proprio personale, per l'accesso alle strutture e il loro utilizzo, per l'informazione necessaria a sostegno del servizio prestato dai volontari;
d) le modalita' per l'espletamento delle attivita' di volontariato nei servizi ovvero a favore dei singoli o della comunita' locale, con carattere di continuita' e nel pieno rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti;
e) la disciplina dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e l'organizzazione di volontariato, i quali devono prevedere tra l'altro :
f) l'obbligo di frequenza, da parte dei volontari e del personale impiegato nell'attivita' di volontariato, a corsi di formazione organizzati dalla provincia o da altri enti o associazioni che siano riconosciuti strumentali al regolare funzionamento dell'attivita' oggetto della convenzione;
g) la periodicita' delle relazioni concernenti l'attivita' svolta dall'organizzazione di volontariato;
h) le modalita' dei controlli dell'ente o istituzione pubblica sul regolare svolgimento e sulla qualita' dell'attivita' di volontariato oggetto della convenzione.ll agosto 1991, n. 266, copia aggiornata del registro di cui al presente articolo.
Art. 7.
Criteri prioritari per la stipulazione di convenzioni

1. L'amministrazione provinciale e gli enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, e le relative aziende, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della Provincia, sono autorizzati a stipulare convenzioni prioritariamente con organizzazioni di volontariato che svolgono la propria attivita' principalmente in provincia di Bolzano e siano quindi inserite nel contesto socio-economico della stessa, che siano dotate di strutture organizzative e tecniche, nonche' di risorse umane particolarmente specializzate, da definire con regolamento di esecuzione della presente legge, al fine di assumersi compiti nei settori elencati all'articolo 5, lettere a), b), c) e d).

2. Le convenzioni sono stipulate prioritariamente con le organizzazioni di volontariato che operano sul territorio direttamente interessato dalle attivita' oggetto della convenzione, che dispongono di un numero di volontari adeguato al fabbisogno e ad assicurare la continuita' delle prestazioni.

3. La Giunta provinciale, sentito l'Osservatorio provinciale del volontariato di cui al successivo articolo 8, emana le direttive per assicurare nel regime di convenzione il pluralismo delle organizzazioni di volontairato, il rispetto della dignita' e delle convinzioni etiche, religiose e culturali degli utenti e l'osservanza del segreto professionale.

4. Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato in regime di convenzione sono, fatta salva la facolta' della Giunta provinciale di fissare una quota di rimborso spese, gratuite per tutti i cittadini italiani, gli apolidi e per gli stranieri residenti o che soggiornano, anche temporaneamente, nel territorio provinciale.

5. Le organizzazioni di volontariato che erogano interventi assistenziali, sanitari, formativi, educativi o culturali, devono, ove e' possibile, assicurare l'impiego di personale volontario che sia in grado di comunicare nella lingua dell'utente.

Art. 8.
Osservatorio provinciale del volontariato

l. E' istituito presso la Presidenza della Giunta provinciale l'Osservatorio provinciale del volontariato, cui compete:

a) fissare criteri per la tenuta del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato;
b) fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
c)esprimere parere su progetti sperimentali elaborati in collaborazione con gli enti pubblici, da organizzazioni iscritte nel registro provinciale per favorire l'applicazione di metodologie di interventi particolarmente avanzate;
d) individuare forme di sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di cui all'articolo 6, comma 1;
e) proporre iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari per la prestazione dei servizi, ivi compresa la formazione linguistica;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno del volontariato nell'ambito della provincia di Bolzano, avendo particolare riguardo allo stato di attuazione della normativa vigente in materia;
g) promuovere un'informazione adeguata, anche attraverso i mass media e nell'ambito di manifestazioni pubbliche anche di ampio respiro dell'attivita' di volontariato;
h) collaborare con l'Osservatorio nazionale del volontariato.

2. Le funzioni amministrative di supporto all'Osservatorio provinciale del volontariato sono assunte dalla Presidenza della Giunta provinciale, che puo' avvalersi anche del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dagli assessori provinciali competenti per materia.

3. L'Osservatorio provinciale del volontariato e' composto da:

a) il Presidente della Giunta provinciale o un assessore delegato, che lo presiede;
b) il direttore della Presidenza della Giunta provinciale, con funzioni di vicepresidenza;
c) sette esperti nel settore del volontariato, designati dagli assessori provinciali competenti nelle materie di cui all'art. 5, lettere a), b), c) e d);
d) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale, scelti dalla Giunta provinciale tra quelli designati dalle organizzazioni iscritte nel registro provinciale, assicurando un'adeguata rappresentativita' dei settori di intervento di cui all'articolo 5, comma 1.

4. L'Osservatorio provinciale del volontariato e' nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale e' intervenuta la nomina stessa. La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. E' assicurata in ogni caso la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

5. L'Osservatorio provinciale del volontariato e' validamente costituito a maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario provinciale della Presidenza della Giunta provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla settima.

6. Ai componenti dell'Osservatorio provinciale del volontariato e' corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione secondo la vigente normativa provinciale.

Art. 9.
Flessibilita' nell'orario di lavoro

l. Al personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il suo ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo, che faccia parte di organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale, possono essere concesse delle forme di flessibilita' dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste nella contrattazione collettiva di comparto, compatibilmente con le esigenze di servizio e limitatamente ai servizi di emergenza o di alto valore sociale.

Art. 10.
Fondo speciale per il volontariato

l. E' istituito presso la Provincia il Fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel quale sono contabilizzati gli importi dovuti dagli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dalle casse di risparmio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, operanti nel territorio provinciale.

2. Il Fondo e' finalizzato alla costituzione e gestione di Centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne le attivita', secondo i criteri e le modalita' stabiliti nel decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1991.

3. Il Presidente della Giunta provinciale, o suo delegato, presiede il comitato di gestione del Fondo speciale. La Giunta provinciale nomina a far parte del comitato stesso quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro provinciale, maggiormente presenti nel territorio provinciale.

4. La composizione del comitato deve adeguarsi a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1991 ed alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 11.
Disposizioni finanziarie

1. Per le attivita' dell'Osservatorio di cui all'articolo 8 e' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire cento milioni, da iscriversi su un apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993.

2. Alla copertura dell'onere indicato nel comma 1 si provvede mediante riduzione, per pari importo, del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio).

3. Gli stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari successivi sono stabiliti dalla legge finanziaria annuale.

4. Alla copertura della spesa per compensi ed indennita' a favore dei componenti l'Osservatorio provinciale di cui all'articolo 8, valutata in lire 2 milioni all'anno, ssi provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilita' rispettivamente con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.

5. La concessione di contributi, sovvenzioni e altre provvidenze di carattere economico, compresa la messa a disposizione gratuita di immobili per l'espletamento di attivita' di volontariato, e' disciplinata dalle leggi provinciali di intervento nei singoli settori, assicurandosi comunque il finanziamento delle attivita' ed iniziative oggetto delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 7.

Art. 12.
Variazioni al bilancio 1993

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: capitolo di nuova istituzione 511491 - Spese per progetti e iniziative dell'Osservatorio provinciale del volontariato (articolo 8 della legge) COD/0.5.1.4/1.1.242.3.08.07/ Lire 100.000.000 capitolo in diminuzione 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti) Lire 100.000.000

Art. 13.
Norme finali

l. Alle organizzazioni di volontariato che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneita' ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 1� marzo 1983, n. 6 e' concesso il termine di due anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per adeguare i rispettivi atti costitutivi o statuti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, al fine di ottenere l'iscrizione d'ufficio nel registro provinciale.

2.Le convenzioni stipulate tra le organizzazioni di volontariato e gli enti responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 1� marzo 1983, n. 6, non possono essere tacitamente rinnovate qualora le convenzioni stesse non rispettino i contenuti di cui all'articolo 3 della presente legge, e le organizzazioni di volontariato non abbiano provveduto all'adeguamento degli statuti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

4. Fatto salvo quanto disposto nei commi 1 e 2, e' abrogata la legge provinciale 1 marzo 1983, n. 6.

5. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente alla durata della legislatura in corso, i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato nell'Osservatorio provinciale, di cui all'articolo 8 comma 3, rispettivamente nel comitato di gestione del Fondo speciale di cui all'articolo 10, comma 3, sono designati dalle organizzazioni di volontariato operanti in provincia, prescindendosi dalla loro iscrizione nel registro provinciale.

6. Sono abrogati l'articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, sostituito dall'articolo 9, della legge provinciale 11 luglio 1991, n. 19 e l'articolo 11 della legge provinciale 18 agosto 1988, n.33. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 1 luglio 1993

Il Presidente della Giunta provinciale per Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

DURNWALDER

V.P.V. Pappalardo


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