Decreto del Ministro dell'industria e del
Commercio
16.11.I992 (G.U. n. 285/l 992)
Modificazioni al decreto ministeriale l 4 febbraio l 992
concernente le modalita' relative all'obbligo assicurativo
per le associazioni di volontariato
Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato:
visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede
l'individuazione, con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato di meccanismi assicurativi semplificati con polizze
anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato
e la disciplina dei relativi controlli;
visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992, concernente
l'obbligo delle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti,
che prestano attivita' di volontariato, contro infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita'
civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attivita' medesima;
considerata la necessita' di apportare correttivi nelle modalita' tecniche
relative all'obbligo assicurativo;
decreta:
Art. 1
Il terzo e quarto comma dell'art 2 del
decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente l'obbligo di assicurazione
per coloro che prestano attivita' di volontariato, sono sostituiti dal
seguente:
3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro
di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano
aderenti alle organizzazioni di volontariato. Le garanzie assicurative
decorrono dalle ore 24 del giomo di iscrizione nel registro.
Art. 2
Il sesto comma dell'art.2 del dec. min.
14 febbraio 1992 e' sostituito dal seguente:
6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore
presso cui vengono stipulate le polizze i nomi- nativi dei soggetti di
cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione
nel registro previsto dall'art. 3.
Art. 3
Il primo comma dell'art. 3 del dec. min.
14 febbraio 1992 e' sostituito dal seguente:
1. Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli
aderenti che prestano attivita' di volontariato. Il registro, prima di
essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina
e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale o da
altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. ç'autorita'
che ha provveduto alla bollatura deve altresi' dichiarare, nell'ultima
pagina del registro, il numero dei fogli che lo compongono.
Art. 4
Il quinto comma dell' art. 3 del dec. min.
14 febbraio 1992 e' sostituito dal seguente:
5. Il registro deve essere barrato ogniqualvolta si annoti una variazione
degli aderenti che prestano attivita' di volontariato, ed il soggetto preposto
alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria
firma.
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