adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948
Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò
e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Dopo
questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni
al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente la Dichiarazione
e, a tal fine, di pubblicarne e distribuire il testo non solo nelle cinque
lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante
altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione.
Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue
ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo
e spagnolo.
Il testo qui pubblicato è identico a quello approvato dal Governo
Italiano.
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica
o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita
o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una
persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o
sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
altra limitazione di sovranità.
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibiltà di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
1) Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente
sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo
od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse
reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non
potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile
al momento in cui il reato sia stato commesso.
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento
e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio,
e di ritornare nel proprio Paese.
1) Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri
Paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai
fini e ai principi delle Nazioni Unite.
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi
e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza
o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante
il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società
e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà
privata sua personale o in comune con gli altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
1) Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione
e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio
Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio Paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità
del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche
e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a
voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego,
a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro
la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione
per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente
che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla
dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione
sociale.
4) Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi
per la difesa dei propri interessi.
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
1) Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente
a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con
particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e
alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza
in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia
o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
stessa protezione sociale.
1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di
tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti
sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione
da impartire ai loro figli.
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla
vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare
al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui
egli sia autore.
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella
quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve
essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla
legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della
libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale,
dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.